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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 12 pagine

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e

(UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS. BB

2Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo della procedura attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS ai sensi dell’articolo 108dquater.

3La comunicazione dei dati personali salvati nell’N-ETIAS si basa sull’articolo 108f.

Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione

1La SEM è responsabile della sicurezza del sistema di informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

2Il Consiglio federale disciplina:

a. l’organizzazione e l’esercizio del sistema;

b. il catalogo dei dati del sistema e l’entità dei diritti di accesso delle autorità indicate nell’articolo 108j;

c. i provvedimenti tecnici ed organizzativi contro ogni trattamento non autorizzato;

d. la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;

e. l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;

f. l’elaborazione degli inserimenti nell’elenco di controllo;

g. la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e26

1Il Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200827.

2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

e. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

Art. 109c lett. i28

La SEM può consentire l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

i. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

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27 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

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