Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Inoltre, sempre nel quadro dell’ETIAS, l’UE ha adeguato le basi legali del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni registrate nel casellario giudiziale tra i Paesi dell’UE. Questa modifica non rappresenta invece uno sviluppo dell’acquis di Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi ha accesso; attualmente sta valutando se parteciparvi.

L’interoperabilità dei sistemi d’informazione UE riguarda anche le seguenti banche dati:

– i dati Europol (Europol Information System); e

– le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents; di seguito SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices; di seguito TDAWN).

Al riguardo si ricorda che la Svizzera non può accedere direttamente ai dati di Europol, ma solo attraverso l’unità Europol nazionale presso fedpol. In base agli articoli 8 e 9 dell’accordo del 24 settembre 200416 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, la Svizzera può richiedere a Europol di trasmetterle dati registrati nel sistema d’informazione di Europol (EIS). La Svizzera si impegna al fine di ottenere un accesso diretto ai dati di Europol; al riguardo sono in corso discussioni. Le modalità con cui le componenti centrali potranno accedere ai dati di Europol sono ancora oggetto di chiarimenti. La Svizzera dispone inoltre, quale Paese membro di Interpol, di un accesso alle banche dati di Interpol summenzionate.

Tutti questi sistemi contribuiscono a combattere la migrazione irregolare e il terrorismo nonché a prevenire reati gravi.

Con i presenti sviluppi di Schengen nonché i regolamenti (UE) 2021/115017, 2021/115118 e 2021/115219, l’ETIAS viene nuovamente adeguato. Questi regolamenti contengono modifiche divenute necessarie a seguito dell’approvazione dei regolamenti UE summenzionati al fine di garantire l’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi a partire dalla sua messa in esercizio.

16 RS 0.362.2

17 Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

18 Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7.

19 Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.