Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

– il regolamento (UE) 2018/18603 costituisce la base dell’utilizzo del SIS in vista del «rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»).

I regolamenti (UE) 2021/11344 e (UE) 2021/11335 riformano il sistema d’informazione visti (VIS) e le condizioni che ne derivano per l’accesso agli altri sistemi d’informazione dell’UE ai fini del VIS e modificano di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/20086 (di seguito regolamento VIS). Oltre ai visti per i soggiorni di breve durata (visti C e A), nel VIS saranno salvati anche i visti per i soggiorni di lunga durata (visto D) e i titoli di soggiorno per i cittadini di Stati terzi. Questi sviluppi di Schengen sono oggetto di un progetto separato.

È pure prevista una partecipazione ai seguenti nuovi sistemi, facenti ugualmente parte dell’acquis di Schengen:

– sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale in futuro saranno registrati i dati relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d’entrata;

– sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l’autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen.

3Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre

2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

4Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021,

he modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE)

2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

5Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021,

che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE)

2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

6Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,

concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60– 81.