Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
Il terzo regolamento (UE) 2021/1151 riguarda l’ECRIS-TCN e non è rilevante ai fini Schengen. Per tale ragione di seguito non sono più trattati i contenuti di questo regolamento UE.
Per una panoramica esaustiva e una migliore comprensione delle spiegazioni che seguono, nei due punti seguenti vengono brevemente illustrati l’ETIAS e l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE e i relativi componenti.
1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS
Con il regolamento (UE) 2018/124020 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito regolamento ETIAS) viene creato nello spazio Schengen un sistema analogo all’ESTA21 degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online un’autorizzazione al viaggio prima del suo inizio. Questa autorizzazione costa sette euro ed è valida per tre anni.
Prima della partenza, i dati forniti dai viaggiatori sono controllati in relazione a determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la salute pubblica), mediante consultazione dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino esistenti SIS, EES e VIS, la banca dati delle impronte digitali Eurodac, le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN, l’elenco di controllo ETIAS, nonché gli indicatori di rischio ETIAS.
Se la verifica automatizzata non evidenzia riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia automaticamente l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro successivamente confermato dall’unità centrale ETIAS o se permangono dubbi sull’identità della persona, l’unità centrale ETIAS trasmette la domanda alla NES del competente Stato Schengen, la quale elabora la domanda in questione e decide in via definitiva se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, all’occorrenza dopo aver consultato altre NES, le autorità nazionali svizzere ed Europol.
L’autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nello spazio Schengen, ma costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del Codice dei visti Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen. Di conseguenza, al momento dell’inizio del viaggio, i vettori sono tenuti a verificare se i passeggeri di questa categoria sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.
20 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
21 «Electronic System for Travel Authorization».