Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

modifiche del regolamento VIS sono state approvate dall’UE il 7 luglio 2021 (regolamenti [UE] 2021/113428 e [UE] 2021/113329).

Poiché l’ETIAS deve essere interoperabile con tutti questi sistemi d’informazione Schengen/Dublino, il regolamento ETIAS prevede che nei nuovi regolamenti UE le modifiche tecniche siano stabilite attraverso l’adeguamento degli atti giuridici di questi sistemi d’informazione Schengen/Dublino consultati attraverso l’ETIAS. Inoltre, le corrispondenti disposizioni sono integrate anche nel regolamento ETIAS (art. 11).

I regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 contengono queste modifiche, conseguenti all’approvazione dei nuovi regolamenti SIS e dei regolamenti concernenti l’interoperabilità. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra l’EES e l’ETIAS.

Dato il diverso grado di partecipazione degli Stati UE e Schengen alla politica unionale nell’ambito della libertà, della sicurezza e del diritto, l’UE emanerà tre atti giuridici separati, dei quali sono rilevanti ai fini Schengen:

– il regolamento (UE) 2021/1152 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «frontiere») stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS e le relative modifiche dei regolamenti (CE)

n. 767/2008 (regolamento VIS), (UE) 2017/2226 (regolamento EES), (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS), (UE) 2018/1861 (SIS «frontiere») e (UE) 2019/817 (IOP «frontiere»);

– il regolamento (UE) 2021/1150 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «polizia») riguarda i regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS «polizia»; art. 1) e (UE) 2019/818 (IOP «polizia»; art. 2)

L’interoperabilità dell’ETIAS con gli altri sistemi d’informazione dell’UE assume un ruolo primario nel colmare le lacune esistenti nel settore della sicurezza. La semplificazione dello scambio di dati tra i diversi sistemi d’informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contribuendo così al contrasto della migrazione illegale.

Il 29 giugno 2021 i due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell’acquis di Schengen. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta.

28 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU 248 del 13.7.2021, pag. 11.

29 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.