Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
– il rilevatore di identità multiple (MID) che evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati contenuti nei sistemi collegati (i cosiddetti collegamenti MID), contribuendo a individuare persone registrate sotto falsa identità o con più identità.
Le quattro componenti del sistema centrale insieme, non solo facilitano lo scambio di informazioni e la corretta identificazione delle persone, ma permettono anche di rilevare le identità multiple e le frodi di identità.
Le basi legali per l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione UE nei settori frontiere, migrazione e polizia sono contenute nei regolamenti (UE) 2019/81724 e (UE) 2019/81825. Il 21 maggio 2019 questi regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell’acquis di Schengen. Il 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare. Il 19 giugno 2019 è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta. Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al recepimento e all’attuazione dell’interoperabilità.26
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il progetto concernente l’interoperabilità è stato approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 2021. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’8 luglio 2021. Tuttavia questo decreto sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio dei componenti del sistema centrale. Al momento è prevista una messa in servizio graduale dei singoli componenti del sistema centrale; l’attuazione non sarà completata prima del 2023.
2 Situazione iniziale
2.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Contemporaneamente alle basi legali dell’ETIAS, l’UE ha elaborato anche le basi legali di altri di sistemi d’informazione Schengen/Dublino, quali l’EES o il SIS nonché per l’interoperabilità di questi sistemi (v. punto 1). Inoltre è stata discussa la nuova versione del regolamento Eurodac che a tutt’oggi non è ancora stata approvata.27 Le
24 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
25 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
26 FF 2020 7005
27 Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all’ETIAS ha mantenuto i riferimenti all’Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all’ETIAS, ma ha precisato, all’articolo 97, che le disposizioni concernenti la consultazione dell’Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.