Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

5.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei processi operativi della NES (di seguito N- ETIAS)

L’attuazione del regolamento ETIAS nell’ambito di competenza della SEM richiede la creazione di un sistema nazionale ETIAS con essenzialmente i seguenti requisiti e funzionalità.

Il sistema d’informazione è utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera. Va precisato che le domande sulle quali può essere presa una decisione senza ulteriori chiarimenti nazionali possono essere trattate direttamente e definitivamente nel software fornito dall’UE.

I dati delle domande che richiedono ulteriori accertamenti sono estratti dal software dell’UE nel sistema nazionale per l’ulteriore trattamento manuale. Deve essere possibile salvare ed elaborare i dati della domanda con i riferimenti ai riscontri positivi trovati nel sistema nazionale ETIAS. A seconda delle circostanze, per valutare l’identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi il trattamento può richiedere un’interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Al fine di garantire la tracciabilità della valutazione del rischio al momento della decisione, deve potere essere memorizzata l’immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema. Inoltre, il sistema deve supportare la consultazione delle autorità nazionali che possono contribuire al chiarimento dei fatti.

La consultazione di SEM, fedpol e SIC avviene da sistema, mentre i Cantoni, consultati raramente, vengono contattati ad esempio via e-mail o telefono.

Le principali funzioni connesse allo svolgimento delle consultazioni sono la notifica delle autorità consultate e la gestione dei termini di risposta. Le autorità consultate devono poter leggere la richiesta di consultazione nell’N-ETIAS e registrare e memorizzare nel sistema la loro risposta alla consultazione in qualità di utenti. Attraverso gli accertamenti manuali e le risposte alla consultazione, la NES deve essere in grado di memorizzare il risultato della valutazione nel sistema nazionale. Infine la NES registra nel software dell’UE la decisione sulla domanda e le motivazioni della decisione.

In una fase successiva, il sistema nazionale ETIAS può anche offrire al personale della NES la possibilità di cercare e richiamare manualmente i fascicoli di domanda in base a diversi criteri.

Inoltre l’N-ETIAS servirà per la gestione dell’elenco di controllo. Ad esempio, su richiesta di fedpol o del SIC, deve essere possibile inserire nuove registrazioni e trasmetterle in forma criptata al sistema centrale, dove vengono controllate dal cosiddetto «Impact Assessment Tool». Se supera il valore soglia di riscontri positivi nel sistema centrale ETIAS definito dalla NES, la registrazione deve essere modificata da fedpol o dal SIC. Solamente se la registrazione non supera il valore soglia, la NES può attivarla nel sistema centrale. Poiché l’elenco di controllo nel sistema centrale è criptato, deve essere memorizzata nel sistema nazionale ETIAS una copia sincronizzata delle registrazioni svizzere. Solo in questo modo un riscontro positivo nel trattamento manuale della domanda è riconoscibile come testo in chiaro e quindi elaborabile. Inoltre