Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
ai fini della sincronizzazione, è necessario effettuare modifiche e cancellazioni di registrazioni simultaneamente nel sistema nazionale e in quello centrale. Pertanto, al fine dell’elaborazione dei dati è necessaria una stretta collaborazione tra la NES e le autorità richiedenti fedpol e SIC, supportata da notifiche di sistema.
Il sistema nazionale ETIAS deve inoltre consentire alla NES di mettere i dossier esistenti a disposizione del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) nell’ambito della procedura di ricorso. Affinché la NES possa ottenere i dati richiesti dal sistema centrale, deve prima registrare nel software dell’UE il numero del ricorso, fornito dal TAF. La NES trasmette al TAF l’intero dossier con i dati del sistema centrale e, se del caso, i dati del sistema nazionale ETIAS. Se dichiara il ricorso ammissibile, il TAF consulta la NES; dopodiché le trasmette per conoscenza la risposta del ricorrente. Il TAF emette la sentenza e la notifica alle parti. La NES registra il risultato della procedura nel software UE; se necessario, esegue un nuovo trattamento manuale e registra la nuova decisione in merito alla domanda ETIAS nel software UE. Infine, la NES chiude gli atti nel software UE.
Lo scambio di comunicazioni e di atti tra la NES e il TAF avviene per via elettronica attraverso una nuova piattaforma che sarà creata in seno al TAF (al riguardo v. punto 5.4.3).
I fascicoli sono conservati nell’N-ETIAS solo per il tempo necessario all’elaborazione e vengono cancellati automaticamente in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e il TAF non abbia notificato nessun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell’UE.
5.4.3 Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS
I ricorsi ETIAS sono trattati dalla sesta corte del TAF, cui competono i casi rientranti nel diritto degli stranieri e della cittadinanza (cfr. art. 23 cpv. 6 nonché allegato n. 5 del regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale [RTAF]54).
Attualmente è possibile presentare ricorsi al TAF in forma elettronica solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
– firma elettronica qualificata;
– software attraverso il quale creare e firmare il documento;
– registrazione su una piattaforma di messaggistica riconosciuta (Privasphere/Incamail) al fine di trasmettere il documento all’indirizzo ufficiale del TAF.
Questa modalità di comunicazione non può essere utilizzata da un ricorrente che si trova all’estero poiché non dispone di una firma elettronica qualificata riconosciuta.