Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.48 Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201949. Inoltre richiederà ulteriori costi la creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.3). La creazione di un N-ETIAS è già stata considerata nel credito d’impegno IV non comporta costi supplementari
5.3 Ampliamento dell’ambito di applicazione dell’ETIAS a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen
Secondo la legge vigente, l’ETIAS si applica solo all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, poiché al momento del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS ci si era basati su tale condizione.
Tuttavia, nel quadro della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS nonché dei casi applicativi, la Commissione europea ed eu-LISA hanno specificato, verbalmente e in forma scritta, che l’ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen non solamente per un soggiorno di breve durata ma anche di lunga durata. L’emanazione del regolamento ETIAS poggia infatti su una base diversa da quella del codice dei visti (precedente art. 62 par. 2 lett. a e b n. ii, attuale art. 77), precisamente sulle norme del TFUE50 concernenti i controlli alle frontiere (in particolare l’art. 77 par. 2 lett. b e d TFUE). Diversamente dal settore dei visti, l’UE può emanare norme anche concernenti i controlli alle frontiere di persone che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e addirittura per i cittadini Schengen. Inoltre l’articolo 2 del regolamento ETIAS si riferisce solamente all’allegato II del citato regolamento (CE) n. 539/200151 come categoria e non prevede limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno. Infine il considerando 5 del regolamento ETIAS non fa alcuna distinzione in base alla durata prevista del soggiorno.
Secondo la Commissione europea, nell’ambito dell’attuazione tecnica è emersa l’impossibilità di registrare nell’ETIAS gli accordi sulla liberalizzazione dei visti per soggiorni di lunga durata dei singoli Stati Schengen.
48 FF 2020 2577
49 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d’impegno per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.
50 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), GU C 202 del 7.6.2016.
51 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.