Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
Di conseguenza un cittadino di un paese terzo esente dall’obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in uno Stato Schengen non sarebbe in grado di esibire un’autorizzazione ai viaggi ETIAS e verrebbe respinto dal vettore al momento dell’imbarco. Pertanto è necessaria questa integrazione successiva sia dal punto di vista tecnico che giuridico.
Non appena la persona entra nello spazio Schengen e ottiene un corrispondente permesso di soggiorno, i suoi dati vengono cancellati dall’EES. Conformemente all’articolo 55 paragrafo 6 del regolamento ETIAS il cittadino di un paese terzo può richiedere alle autorità che emettono il permesso di soggiorno la cancellazione del suo fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS, che verrà effettuata dalla NES.
Attualmente in Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto per i soggiorni di lunga durata i cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore (art. 9 cpv. 2 OEV52). Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera g del regolamento ETIAS i cittadini di Andorra, Città del Vaticano, Monaco e San Marino non rientrano nel campo d’applicazione dell’ETIAS. I cittadini di Brunei Darussalam, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Singapore invece per l’ingresso in Svizzera necessitano ora di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Non appena ottengono un permesso per stranieri, possono richiedere la cancellazione dei loro dati dall’ETIAS. In tal modo si garantisce un controllo accurato di tutti i cittadini di paesi terzi prima del loro ingresso nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del soggiorno.
5.4 Adeguamenti pratici necessari
Oltre ai diritti di accesso dell’unità nazionale ETIAS (di seguito NES) ai sistemi d’informazione UE e nazionali (v. in merito il punto 5.5, adeguamenti giuridici necessari) sono necessari ulteriori adeguamenti. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori novità, che non sono potute confluire nel messaggio del 6 marzo 2020 concernente l’ETIAS. In quella fase, infatti, i dettagli non erano ancora noti, in parte per la mancanza di specifiche tecniche o perché determinate informazioni sono diventate disponibili solo in un secondo momento nel contesto della preparazione degli atti terziari per l’ETIAS e dei due presenti regolamenti UE. Per tale ragione sono necessari anche altri adeguamenti, descritti di seguito.
5.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione nazionali
La NES deve potere consultare, oltre ai sistemi d’informazione UE, anche i sistemi nazionali e valutare gli eventuali riscontri positivi in merito ai possibili rischi per la