Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Dato che ora nell’EES vengono registrati anche i dati tratti dall’ETIAS, l’articolo 103b capoverso 2 deve essere completato.
Visti i nuovi diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione UE e alle banche dati nazionali, i corrispondenti articoli della LStrI devono essere modificati. Nello svolgimento dei propri compiti connessi alla verifica manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS la NES deve poter consultare non solo il SIMIC, ma anche l’ORBIS (art. 109c lett. i AP LStrI). Inoltre nel settore della migrazione deve ottenere l’accesso ai sistemi d’informazione VIS dell’UE (art. 109a cpv. 2 lett. e AP LStrI) nonché all’EES (103c cpv. 2 lett. d AP LStrI).
Nell’articolo 108a capoverso 1 va altresì precisato che l’ETIAS si applica, oltre che ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che entrano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, anche a coloro che vi entrano per soggiorni di lunga durata.
A seguito del recepimento dei regolamenti sull’interoperabilità devono essere modificate due disposizioni concernenti l’ETIAS. Da un lato vanno specificati i dati da salvare nell’archivio comune di dati di identità (CIR) (art. 108a cpv. 3 AP LStrI), dall’altro in un nuovo capoverso dell’articolo 108f LStrI occorre disciplinare la comunicazione dei dati ETIAS salvati nel CIR. Entrambe le modifiche sono già state annunciate nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen)57
Ai fini della procedura di ricorso ETIAS devono essere integrate disposizioni procedurali speciali che in determinati punti differiscono da quanto previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196858 sulla procedura amministrativa (PA) e dalla legge del 17 giugno 200559 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (art. 108dbis–108dquinquiesAP LStrI). Ad esempio per i ricorsi presentati in forma elettronica non è richiesta la firma qualificata né trova applicazione la decorrenza dei termini di cui all’articolo 22a PA. Non è necessario inoltre definire un recapito in Svizzera.
Inoltre, l’anticipo sulle spese può essere pagato sia con carta di credito che con bonifico bancario. Dovrebbe anche essere possibile presentare ricorsi al TAF non solo in una delle quattro lingue ufficiali, ma anche in inglese; solo in questi casi il dispositivo della sentenza sarà tradotto in inglese. L’eventuale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere indicata; a far fede è la sentenza emessa nella lingua ufficiale. In casi manifestamente fondati o manifestamente infondati, i giudici possono – oltre ai casi già previsti dall’articolo 23 capoverso 1 lettere a e b LTAF – decidere come giudice unico. Tutte queste modifiche concernenti la procedura di ricorso hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura per le parti.
57FF 2020 7005
58 RS 172.021
59 RS 173.32