Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine

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5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche in attuazione della mozione 17.3067 Dobler sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto persegue l’attuazione della mozione 17.3067 Dobler, la quale incarica il Consiglio federale di modificare l’OASA in modo da creare i presupposti affinché determinati stranieri diplomati presso università svizzere possano essere esentati da contingente. Per motivi sistematici, il Consiglio federale propone invece di modificare la LStrI (art. 30 cpv. 1 nlett. m), giacché anche le altre deroghe alle condizioni d’ammissione per determinati gruppi di persone sono disciplinate nella LStrI. L’OASA prevede unicamente deroghe ai contingenti per soggiorni di breve durata (art. 19 cpv. 4 OASA). Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

5.4 Subordinazione al freno alla spesa

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non implica l’erogazione di un nuovo sussidio, né istituisce un nuovo credito d’impegno o un limite di spesa.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto non tange la ripartizione dei compiti o l’esecuzione dei compiti da parte della Confederazione o dei Cantoni.

5.6 Delega di competenze legislative

Il progetto non delega nessuna competenza legislativa al Consiglio federale.

5.7 Protezione dei dati

Il progetto non ha ripercussioni sulle norme del diritto in materia di protezione dei dati.