Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
Il 7 marzo 2017 il consigliere nazionale Marcel Dobler ha depositato la mozione 17.3067 «Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese». La mozione è stata approvata il 20 settembre 2018 dal Consiglio nazionale e il 19 marzo 2019 dal Consiglio degli Stati. Gli autori della mozione chiedono al Consiglio federale di creare, nel quadro dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), le condizioni affinché gli stranieri che conseguono un master o un dottorato nelle università cantonali e nei politecnici federali in settori con una comprovata penuria di specialisti possano restare in Svizzera in maniera semplice e poco burocratica per svolgervi un’attività lucrativa. Per raggiungere questo obiettivo gli autori della mozione chiedono che sia derogato ai contingenti annuali di permessi di dimora per svolgere un’attività lucrativa. Nel quadro dell’attuazione della mozione occorre garantire che l’ammissione agevolata sia applicabile solo se l’attività prevista riveste un alto interesse scientifico o economico.
Gli autori motivano la mozione asserendo che, nonostante la penuria di specialisti, spesso i giovani specialisti provenienti da Stati terzi formati in Svizzera lasciano il nostro Paese perché, a causa dell’esaurimento dei contingenti, non possono essere assunti al termine degli studi. Il fenomeno riguarderebbe in particolar modo i Cantoni con un elevato fabbisogno di specialisti. Gli specialisti formati nel nostro Paese trovano il loro primo impiego all’estero per cui a medio e lungo termine il mercato del lavoro svizzero deve rinunciarvi. La deroga ai contingenti massimi dovrebbe riguardare per esempio gli specialisti del settore MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica) o laureati in medicina.
Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Ritiene infatti che una deroga ai contingenti massimi sia incompatibile con il sistema d’ammissione binario vigente e riduca le possibilità di controllare la migrazione. Inoltre, il diritto vigente consente già di ammettere in via agevolata i cittadini di Stati terzi con un diploma universitario svizzero. A determinate condizioni queste persone possono essere ammesse in deroga alla priorità dei lavoratori nazionali e dei cittadini UE/AELS.
In ogni caso, l’esenzione dai contingenti massimi annuali richiesta dalla mozione non può essere ottenuta attraverso la proposta di modifica dell’articolo 21 OASA. Le deroghe ai contingenti massimi previste da questa disposizione non sono riferite a un motivo specifico di ammissione, ma alla cessazione del soggiorno dopo un breve periodo di tempo o alla rinuncia a un’attività lucrativa già autorizzata. In quanto disposizione potestativa, l’articolo 20 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) consente al Consiglio federale di esentare determinate categorie di stranieri dai contingenti massimi. Sinora, tuttavia, il Consiglio federale esentato dai contingenti unicamente stranieri ammessi in Svizzera per un’attività lucrativa di breve durata (art. 19 cpv. 4 OASA). Tutte le altre deroghe alle condizioni d’ammissione per determinati gruppi di persone sono disciplinate a livello di legge. Per questo motivo il Consiglio federale propone di modificare l’articolo 30 LStrI. Il diritto vigente consente già di ammettere cittadini di Stati terzi con un diploma universitario svizzero in deroga alla priorità dei lavoratori nazionali e dei cittadini UE/AELS se l’attività prevista riveste un alto interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI, attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.407; si veda più avanti).
La problematica sollevata dalla mozione è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari.3 In parte a seguito di queste iniziative, l’ammissione di stranieri con un diploma universitario svizzero è stata agevolata in alcuni settori dalla legge federale sugli stranieri (LStr, ora LStrI), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, e dalle relative disposizioni di esecuzione.
1 RS 142.201
2 RS 142.20
3 Mozione 00.3039 Neirynck «Integrazione di ingegneri in formazione o diplomati dei politecnici federali» (trasformata in postulato); postulato 02.3263 Neirynck «Integrazione di ricercatori stranieri» (accolto); mozione 03.3205 Neirynck «Permessi di lavoro per imprese di alta tecnologia» (tolta dal ruolo perché l’autore non è più membro della Camera); mozione 07.3782 Barthassat «Permesso di dimora per gli stranieri titolari di un diploma universitario svizzero» (tolta dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni); mozione 08.3376 Gruppo liberale radicale «Utilizzare a vantaggio della piazza economica svizzera gli investimenti effettuati per la formazione di accademici stranieri» (respinta).