Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine
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demografico e nelle modifiche strutturali (dovute tra l’altro alla digitalizzazione) in Svizzera e all’estero. Il Consiglio federale redigerà un pertinente rapporto in adempimento del postulato 19.3651 Nantermod (accolto) «Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della Svizzera». In esso terrà conto, per quanto possibile, anche dei quesiti e delle richieste degli altri interventi parlamentari.
1.2 Alternative esaminate e soluzione adottata
1.2.1 Dibattito in Parlamento
Dal dibattito parlamentare emerge che la mozione 17.3067 è sostenuta sulla base di considerazioni economiche. Si tratta di migliorare ulteriormente l’accesso dei cittadini di Stati terzi con diploma universitario svizzero al mercato del lavoro del nostro Paese, in linea con le agevolazioni introdotte sinora. Occorre inoltre prevedere una deroga ai contingenti annuali – in particolare in determinati settori caratterizzati da una comprovata penuria di specialisti – laddove l’attività lucrativa prevista riveste un alto interesse scientifico o economico.
In alcuni interventi è stato sottolineato che questa richiesta contraddice l’articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19994 (Cost.). Secondo tale disposizione, il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali (si veda il n. 5.1). Visto l’alto interesse economico e il numero ridotto di domande che verrebbero presentate, il Consiglio federale dovrebbe vagliare anche altre soluzioni in alternativa alla deroga dai contingenti massimi, come per esempio la creazione di contingenti speciali. Dal dibattito emerge inoltre che è perseguita una soluzione mirata e orientata ai bisogni unicamente per i settori caratterizzati da una comprovata penuria di specialisti. Questa soluzione non deve limitarsi alle sole professioni MINT menzionate nella mozione ma non deve nemmeno prevedere un’apertura generale del mercato del lavoro svizzero a tutti gli stranieri con un diploma universitario svizzero.
1.2.2 Attuazione della mozione 17.3067 Dobler
Grazie all’attuazione dell’iniziativa parlamentare 08.407 Neirynck «Facilitare l’ammissione e l’integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera», gli stranieri con un diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico sono esentati dalla priorità dei lavoratori nazionali e provenienti dall’UE/AELS per accedere al mercato del lavoro svizzero (art. 21 cpv. 3 LStrI; si veda il n. 1.1).
La mozione 17.3067 chiede inoltre che sia derogato ai contingenti massimi di permessi di dimora per svolgere un’attività lucrativa (art. 20 LStrI) in settori con una comprovata penuria di specialisti, a favore degli stranieri che conseguono un master o un dottorato nelle università cantonali e nei politecnici federali ETHZ e EPFL. La deroga ai contingenti massimi dovrebbe applicarsi in particolare agli specialisti dei settori MINT o diplomati in medicina. L’acronimo MINT si compone delle iniziali dei settori di studio matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia. In uno studio dell’UST del 2017 «Studierende und Abschlüsse der Hochschulen in den MINT-Fächern»5 i settori MINT vengono definiti e suddivisi in base ai diplomi rilasciati dalle università e scuole universitarie.
La mozione chiede al Consiglio federale di modificare di conseguenza l’articolo 21 OASA. Per motivi sistematici, il disegno di legge del Consiglio federale prevede invece di modificare l’articolo 30 LStrI (n. 1.1). Questo articolo disciplina le deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 18–29 LStrI) per determinati gruppi di persone e abilita il Consiglio federale a stabilire le condizioni generali e disciplinare la procedura (art. 30 cpv. 2 LStrI).
Le deroghe esistenti, in particolare per quanto riguarda i contingenti massimi, di cui all’articolo 30 LStrI riguardano per esempio il rilascio di permessi in casi personali particolarmente gravi o per importanti interessi pubblici nonché per disciplinare l’attività lucrativa di persone rientranti nel settore dell’asilo. Di norma gli stranieri diplomati presso università svizzere la cui attività lucrativa risponde a un elevato interesse scientifico o economico soddisfano le condizioni d’ammissione della LStrI (art. 18–26 LStrI). Attuando la mozione ci si propone tuttavia di rendere possibile l’ammissione di queste persone anche dopo esaurimento dei contingenti massimi (art. 20 LStrI).
Il Consiglio federale stabilisce a livello esecutivo per quali condizioni d’ammissione (art. 18–29 LStrI) sono ammesse deroghe ai contingenti massimi secondo l’articolo 30 capoverso 1 LStrI (art. 30 cpv. 2 LStrI; art. 26–
4 RS 101
5 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft.assetdetail.2140048.html; pag. 32 (in tedesco e francese)