Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine

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4.2 Ripercussioni per l’economia

Grazie alla presente modifica di legge, l’economia svizzera può reclutare più facilmente specialisti diplomati presso un’università svizzera provenienti da Stati terzi, a condizione che sia dimostrato un fabbisogno di tali specialisti. In questi casi le condizioni d’ammissione in vista del rilascio di un permesso sono ulteriormente semplificate.

Grazie al perseguito aumento delle assunzioni di persone con un diploma universitario svizzero, l’economia svizzera trarrà maggiore beneficio dagli investimenti pubblici in questo settore.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’articolo 121a capoverso 2 Cost. obbliga il legislatore a controllare l’immigrazione limitando con tetti massimi annuali e contingenti annuali il numero di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri che immigrano in Svizzera. I contingenti massimi si applicano a tutti i permessi secondo il diritto in materia di stranieri rilasciati in vista di un soggiorno di lunga durata, a prescindere dal motivo dell’ammissione. Il Consiglio federale ha presentato un pertinente disegno di legge (messaggio del 4 marzo 201618 sull’attuazione dell’art. 121a Cost.). Il Parlamento ha attuato l’articolo costituzionale introducendo un semplice obbligo di notificare i posti di lavoro vacanti e si è astenuto dal prevedere un contingentamento completo dell’immigrazione, in particolare anche nel campo dell’asilo, del ricongiungimento familiare o dell’ammissione per soggiorni senza attività lucrativa. Il soggiorno in vista di svolgere un’attività lucrativa sottostava a contingente già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121a Cost.

Oggi continuano pertanto a soggiacere a contingente unicamente i cittadini di Stati terzi o dell’UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera di una durata superiore a 90 giorni per anno civile, sempreché non siano previste deroghe. In virtù dell’articolo 30 LStrI, già oggi è possibile ammettere diverse categorie di lavoratori stranieri senza computo sui contingenti. Tra queste categorie di persone figurano, tra l’altro, i richiedenti l’asilo, le persone in situazioni personali particolarmente gravi e i coniugi di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Attualmente anche i cittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto un diploma universitario in Svizzera secondo i requisiti della mozione e che in seguito desiderano svolgere un’attività lucrativa nel nostro Paese sono soggetti a contingente. Esentare queste persone dai contingenti esistenti contraddice pertanto l’articolo 121a capoverso 2 Cost.

I cittadini di Paesi terzi con un diploma universitario svizzero che soddisfano i requisiti qualitativi formulati dalla mozione 17.3067 Dobler rappresentano un gruppo di persone esiguo, stimato attorno alle 200-300 all’anno. Di norma queste persone si trovano in Svizzera già da alcuni anni e sono spesso ben integrate. Inoltre hanno portato a termine con successo uno studio finanziato con fondi pubblici e dispongono di una qualifica professionale molto elevata, di cui c’è forte richiesta sul mercato del lavoro svizzero. Tutto ciò costituisce una situazione particolare chiaramente delimitabile rispetto alle altre situazioni di immigrazione per l’esercizio di un’attività lucrativa.

In questa situazione di partenza particolare appare proponibile attuare la mozione creando una nuova deroga ai contingenti. Nello specifico, questa deroga è compatibile con le precedenti decisioni del Parlamento, in virtù delle quali nell’attuazione dell’articolo 121a capoverso 2 Cost si è rinunciato ai tetti massimi e ai contingenti massimi anche in molti altri settori molto più ampi. Non ci troviamo pertanto dinanzi a un cambiamento di paradigma. Inoltre, consapevole del problema, il Parlamento ha trasmesso la mozione al Consiglio federale.

Tuttavia il Consiglio federale è consapevole che l’attuazione proposta contraddice l’interpretazione dell’articolo 121a Cost. di cui nel messaggio del 7 dicembre 201219 concernente l’iniziativa parlamentare «Contro l’immigrazione di massa» e nel messaggio del 4 marzo 201620 concernente l’attuazione dell’articolo 121a Cost. e non è pertanto conforme al diritto. Creare una nuova disposizione derogatoria nell’articolo 121a capoverso 2 Cost. per questo piccolo gruppo di persone sarebbe tuttavia sproporzionato. Ciò anche in considerazione del fatto che il Parlamento non ha voluto creare una nuova disposizione derogatoria a livello costituzionale neanche per altri settori più cospicui.

18 FF 2016 2621

19 FF 2013 275

20 FF 2016 2621