Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine
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soggetti all’obbligo di annuncio (obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti)12 oppure altri strumenti di analisi della congiuntura e della penuria di specialisti. Questo modo di procedere consente di tenere debito conto dell’interesse generale dell’economia e di ammettere diplomati stranieri unicamente nei settori che presentano indicazioni fondate di un reale bisogno di lavoratori qualificati.
Oltre all’ammissione agevolata per svolgere un’attività lucrativa dipendente sarà possibile anche l’ammissione in vista di un’attività indipendente. Ciò risponderebbe alle richieste formulate in Parlamento con riferimento all’ulteriore sviluppo dell’iniziativa parlamentare 08.407 Neirynck «Facilitare l’ammissione e l’integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera» nonché alla promozione di start-up innovative13. L’esperienza dimostra inoltre che in questo settore sono rare le domande d’ammissione presentate e accolte in vista di un’attività lucrativa indipendente. Al tempo stesso, con questa norma la Svizzera può essere competitiva a livello internazionale.14
Per l’interpretazione della nozione di «università svizzera» è parimenti fatto riferimento all’interpretazione dell’articolo 21 capoverso 3 LStrI, che parla di «diploma universitario». In quest’ambito è determinante l’articolo 2 della legge federale del 30 settembre 201115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. La nozione abbraccia pertanto le scuole universitarie, le università cantonali, i politecnici federali (PF), le scuole universitarie professionali (SUP) e le alte scuole pedagogiche nonché altri istituti universitari aventi diritto a un sussidio16. In questo modo è garantito che solo i diplomati la cui formazione è stata sostenuta con fondi pubblici possano essere ammessi in via agevolata. Sempre in virtù della prassi consolidata per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 21 capoverso 3 LStrI, anche i seguenti diplomi sono considerati come diplomi universitari svizzeri: bachelor, master, dottorato e Master of Advanced Studies (MAS). Il CAS parallelo all’impiego non è considerato un diploma universitario svizzero.
La proposta nuova deroga alle condizioni d’ammissione dev’essere concretizzata nell’OASA (art. 30 cpv. 2 LStrI). Grazie alla definizione delle condizioni generali è definito più da vicino il campo d’applicazione. Il nuovo articolo nel capitolo 3, sezione 4 dell’OASA precisa che le ammissioni in virtù dell’articolo 30 nuova lettera m LStrI sono possibili in particolare per i settori e le professioni con un fabbisogno comprovato di questa manodopera. In determinate situazioni e casi specifici può tuttavia esistere un alto interesse scientifico o economico all’ammissione agevolata anche in altri settori. Occorre peraltro conformarsi alle condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 22 LStrI e gli interessati devono disporre di un’abitazione conforme ai loro bisogni secondo l’articolo 24 LStrI. Per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente occorre una domanda scritta da parte del datore di lavoro conformemente all’articolo 18 lettera b LStrI. Nel caso di un’attività indipendente occorre invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività conformemente all’articolo 19 lettera b e che è disponibile una base esistenziale sufficiente e autonoma secondo l’articolo 19 lettera c LStrI.
Ai fini di controllo e per armonizzare le prassi cantonali, i relativi permessi di dimora cantonali sottostanno all’approvazione della SEM (art. 99 LStrI). Ciò richiede un adeguamento dell’articolo 5 dell’ordinanza del DFGP del 13 agosto 201517 concernente l’approvazione (OA-DFGP). Questa disposizione prevede una procedura di approvazione anche per la maggior parte delle altre deroghe alle condizioni d’ammissione di cui all’articolo 30 capoverso 1 LStrI.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
La presente modifica di legge non ha ripercussioni finanziarie o di personale per quanto riguarda le attività esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Nel quadro delle procedure esistenti e delle risorse finanziarie e di personale disponibili, la Confederazione e i Cantoni esaminano se sono soddisfatti i presupposti per il rilascio di un permesso secondo il permesso in materia di stranieri in vista di un’attività lucrativa (art. 18 segg. LStrI).
12Obbligo di annuncio dal 2021 (arbeit.swiss)
13www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173067
14Si vedano a questo proposito le facilitazioni per start-up in Canada, a Singapore, nel Regno Unito, in Danimarca, Italia, Svezia, Ir-
landa, Nuova Zelanda, Australia, Germania, Cile, Francia, Tailandia, Spagna e Belgio; www.startupswb.com/startup-visa-heres-15- countries-that-offer-the-startup-visa-to-foreign-entrepreneurs.html
15RS 414.20
16P. es. EMPA (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca), PSI (Istituto Paul Scherrer), EAWAG (Istituto federale per
l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque).