Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 10 pagine

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53a OASA). Per attuare la mozione, definirà pertanto la deroga ai contingenti massimi (art. 20 LStrI) per determinati diplomati di università svizzere e le condizioni necessarie a tal fine anche nell’OASA (si veda il n. 3).

La compatibilità di questa deroga ai contingenti massimi con l’articolo 121a Cost. è illustrata al numero 5.1.

1.2.3 Alternative rigettate

Creazione di un contingente separato nell’OASA

Grazie alla creazione da parte del Consiglio federale di un contingente separato nell’OASA per la categoria di persone definita nella mozione 17.3067 Dobler, non ci si troverebbe nella situazione di dover rifiutare l’ammissione di queste persone a causa dell’esaurimento per altri scopi dei contingenti di permessi di dimora. Questa soluzione renderebbe meno acuto il problema degli scarsi contingenti a disposizione di persone con un diploma universitario svizzero e accrescerebbe la sicurezza pianificatoria e giuridica delle aziende interessate.

Questa variante sarebbe, sì, compatibile con l’articolo 121a Cost., tuttavia terrebbe conto solo in parte della richiesta di base della mozione, giacché comporterebbe una deroga completa ai contingenti. La creazione di un contingente specifico riservato a questa sola categoria di persone costituirebbe inoltre un grave pregiudizio per altri settori, i quali potrebbero richiedere a loro volta contingenti separati. Finora il Consiglio federale ha sempre rifiutato di creare contingenti separati per determinati settori, non da ultimo a causa di considerevoli problemi di esecuzione nonché della ridotta flessibilità per quanto riguarda la concessione dei contingenti.

Dall’istituzione del sistema di ammissione binario, il Consiglio federale ha creato, ove necessario, contingenti specifici per determinati Paesi unicamente in virtù di accordi bilaterali (esempi: introduzione graduale dell’Accordo del 21 giugno 19996 sulla libera circolazione delle persone [ALC] per nuovi Stati membri dell’UE; soluzione transitoria dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE).

Aumento dei contingenti annuali per permessi di dimora con attività lucrativa

In virtù dell’articolo 20 capoverso 2 LStrI, il Consiglio federale è già abilitato ad aumentare i contingenti esistenti (allegati 1 e 2 OASA) in modo da garantire l’ammissione del gruppo di persone definito nella mozione – sebbene dall’entrata in vigore della LStrI la SEM non abbia mai respinto, nel quadro della procedura di approvazione, domande di permesso di persone con un diploma universitario svizzero unicamente a causa dell’esaurimento dei contingenti. Il Consiglio federale ignora se in singoli Cantoni si siano verificati siffatti casi di rifiuto. Qualora i loro contingenti siano esauriti, i Cantoni hanno tuttavia la possibilità di richiedere unità di contingente supplementari provenienti dalla riserva federale. Negli scorsi anni la riserve federale non è stata esaurita.

Un aumento dei contingenti annui per permessi di dimora con attività lucrativa terrebbe conto solo in parte della richiesta di base della mozione, la quale propone una deroga totale ai contingenti. In questo contesto non sarebbe peraltro possibile «riservare» questi contingenti supplementari a un determinato gruppo di persone. Pertanto c’è il pericolo che i contingenti supplementari siano utilizzati anche per altri settori e altre attività e non beneficino dunque a diplomati di università svizzere. Ciò ridurrebbe la sicurezza pianificatoria e giuridica delle aziende. Nel quadro di questa variante spetterebbe ai Cantoni garantire che i contingenti supplementari siano utilizzati per lo scopo previsto. L’esperienza dimostra tuttavia che le priorità dei Cantoni variano nel tempo e in funzione della situazione economica. Infine, anche qui c’è il pericolo che gli altri settori siano svantaggiati e richiedano pertanto a loro volta un aumento dei contingenti per i propri bisogni.

1.3 Rapporto con il piano di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale

L’attuazione della mozione 17.3067 Dobler non è stata annunciata né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–20237. È tuttavia strettamente legata a uno degli obiettivi del Consiglio federale (obiettivo 13: La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale).8

6 RS 0.142.112.681

7 Il Consiglio federale presenta l’agenda politica per la legislatura 2019-2023 (admin.ch)

8 Archivio - Obiettivi del Consiglio federale, Parte I (admin.ch)