Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione
sostanze come norma di comportamento. In altre parole, l’articolo 28 capoverso 1 LPAmb impone un obbligo di diligenza generale per l’utilizzo di sostanze; le istruzioni non devono essere forzatamente disponibili. In modo analogo, anche la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim) prevede un obbligo generale di diligenza per l’utilizzo di sostanze (art. 8 LPChim), la cui violazione viene punita in ogni caso, a prescindere dalla disponibilità di eventuali istruzioni (cfr. art. 49 cpv. 3 lett. b LPChim per la fattispecie di delitto di messa in pericolo di altre persone e art. 50 cpv. 1 lett. b LPChim per la fattispecie di contravvenzione di semplice violazione dell’obbligo di diligenza senza messa in pericolo di altre persone). A differenza dell’articolo 60 capoverso 1 lettera d LPAmb, anche il capoverso 1 lettera f di tale articolo richiede che le istruzioni del fabbricante o dell’importatore non siano violate, in modo speculare a quanto previsto nel diritto penale applicabile agli organismi. Ai fini dell’armonizzazione con la LPChim e con il diritto penale applicabile agli organismi, anche l’articolo 60 capoverso 1 lettera d LPAmb deve essere modificato per facilitare la prova, eliminando il presupposto «contrariamente alle istruzioni», in modo che già il semplice utilizzo potenzialmente pericoloso di sostanze sia considerato in linea di principio un delitto, indipendentemente dalla disponibilità di istruzioni. In questo caso, la fattispecie di contravvenzione di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera e LPAmb diventerebbe obsoleta e potrebbe essere stralciata.
Sempre ai fini dell’armonizzazione con la LPChim (art. 8), il titolo dell’articolo 28 LPAmb deve essere integrato con il termine «obbligo di diligenza» (diventando «Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche e obbligo di diligenza»).
Revisione sostanziale delle disposizioni penali (AG)
Secondo AG, le modifiche proposte permetterebbero, nella migliore delle ipotesi, di concretizzare l’intenzione di inasprire il diritto penale ambientale solo in misura moderata. Dati i molti termini ancora indeterminati, le molteplici sostanze interessate e il numero di casi che probabilmente rimarrà piuttosto basso, ci vorranno molti anni prima che si sviluppi una prassi solida per le singole sostanze.
Il Consiglio di Stato di AG propone per il futuro una revisione sostanziale delle disposizioni penali del diritto in materia di protezione ambientale, da un lato creando norme penali semplici ed efficaci per i comportamenti gravi e pericolosi per l’ambiente, dall’altro riducendo in modo massiccio l’enorme numero di fattispecie penali amministrative nell’ambito delle contravvenzioni attualmente in essere. Ciò consentirebbe alle autorità esecutive e di perseguimento penale di concentrare le loro limitate risorse sugli atti realmente criminali e dannosi.
36/45 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774