Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine

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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione

organizzata dell’ambiente a livello penale. A tal fine è indispensabile rafforzare la collaborazione tra le autorità di perseguimento penale e le autorità ambientali.

PARERI MISTI, con proposte: AG, FR.

- Se è presente una caratteristica qualificante, ora la fattispecie può essere un reato preliminare al riciclaggio di denaro. AG osserva che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto, questo non disciplina i flussi finanziari e non sottopone gli intermediari finanziari all’obbligo di comunicazione. Il motivo è che le caratteristiche qualificanti non sono quasi mai note agli intermediari finanziari o addirittura non possono essere individuate. In una situazione iniziale come quella attuale non ci si può quindi aspettare una lotta efficace contro la criminalità ambientale con gli strumenti dello scambio di informazioni finanziarie.

- FR osserva che il rafforzamento del diritto in materia di rifiuti, in particolare l’introduzione di fattispecie qualificate, fa temere un sovraccarico di lavoro per le autorità di perseguimento penale.

- AG non comprende il motivo per cui per la fattispecie qualificata e la fattispecie di base sia prevista la stessa pena minima (una sola aliquota giornaliera di pena pecuniaria), dal momento che per una fattispecie qualificata ci si aspetta una pena minima più elevata.

CONTRARI: OW, USC.

- USC chiede lo stralcio del capoverso 2 lettere a e b dell’articolo 60.

- OW si chiede se l’integrazione dell’articolo 60 capoverso 2 LPAmb abbia senso, considerato che nella pratica già oggi si fa scarso ricorso alla gamma di pene previste dall’articolo 60 capoverso 1 LPAmb. Chiede quindi lo stralcio del capoverso 2 dell’articolo 60 LPAmb (o quantomeno lo stralcio dell’elemento di fattispecie «per abitudine» alla lettera b del capoverso 2).

Art. 60 cpv. 2 lett. a

Sull’articolo 60 capoverso 2 lettera a sono pervenuti quattro pareri.

PARERI MISTI, con proposte: AG, FR, GE.

- Per AG non è chiaro se la lettera a sia una caratteristica qualificante indipendente («oppure») o una premessa per la lettera b. Se si deve partire dal presupposto che la lettera a sia una caratteristica indipendente, allora una precisazione con l’inserimento di «oppure» dopo la lettera a è opportuna.

- Diversi Cantoni (AG, FR, GE) ritengono la caratteristica qualificante «grande quantità» poco chiara e difficilmente delimitabile con la caratteristica qualificante «quantità notevoli» di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera o LPAmb. Se utilizzato, questo termine dovrebbe essere spiegato in maniera più dettagliata nel rapporto esplicativo.

- Secondo AG, la quantità di volta in volta rilevante dipende moltissimo dal tipo di sostanza, dall’organismo o dal tipo di rifiuto, il che rende questa caratteristica qualificante di difficile applicazione pratica.

Ulteriori osservazioni: AG.

Per AG, una normativa basata ad esempio sul pericolo (come già previsto) o sull’interesse economico sarebbe più efficace.

CONTRARI: USC.

L’USC chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera a dell’articolo 60. In caso di incidente non intenzionale, può verificarsi la fuoriuscita di una «grande quantità» di sostanze pericolose per l’ambiente, nonostante le consuete misure precauzionali. Inoltre, dal punto di vista del perseguimento penale, la quantità di liquame contenuta in un barile può già essere classificata come «grande quantità». Con tale modifica, in caso di delitto, un agricoltore potrebbe essere qualificato come criminale. Un inasprimento delle pene si traduce in un

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