Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine
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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione
ulteriore onere per gli agricoltori, poiché già ora i pagamenti diretti vengono ridotti in caso di delitto.
Art. 60 cpv. 2 lett. b
Sull’articolo 60 capoverso 2 lettera b sono pervenuti cinque pareri.
PARERI MISTI, con proposte: AG, SG, VS.
- Il concetto di abitualità è sconosciuto nel diritto penale generale e non è chiaro cosa si intenda con esso (OW, SG, VS). AG osserva che, se utilizzato, questo termine dovrebbe essere spiegato in maniera più dettagliata nel rapporto esplicativo.
- SG solleva la questione della limitazione della gamma di pene (a 4,5, 5 o 7,5 anni?) in combinato disposto con l’articolo 49 capoverso 1 CP e si chiede se un reato plurimo da «delitto» diventa un «crimine».
CONTRARI: OW, USC.
- Anche OW fa riferimento all’articolo 49 capoverso 1 CP, che già estende la gamma di pene a quattro anni e mezzo in caso di reati plurimi, e chiede lo stralcio del capoverso 2 o quantomeno lo stralcio dell’elemento di fattispecie «per abitudine» alla lettera b del capoverso 2 dell’articolo 60 LPAmb.
- USC chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera b dell’articolo 60 LPAmb. Per l’agricoltura, l’approccio «per mestiere o per abitudine» rappresenta un problema.
Art. 60 cpv. 2 lett. c
Solo AG si esprime sull’articolo 60 capoverso 2 lettera c, formulando la seguente proposta:
per AG non è chiaro perché la caratteristica qualificante di banda debba essere data solo in presenza di violazioni della LPAmb. Da un lato l’esperienza dimostra che le bande, e in particolare le organizzazioni criminali, commettono i reati che ritengono essere i più redditizi al momento, dall’altro tale disposizione crea inutili ostacoli alle indagini. La restrizione proposta deve essere stralciata senza alcuna sostituzione.
Art. 60 cpv. 4
Sull’articolo 60 capoverso 4 sono pervenuti 12 pareri. Sette partecipanti approvano le modifiche o le approvano in linea di principio con proposte; tre partecipanti esprimono pareri critici se non contrari.
FAVOREVOLI: AR, ZG, PS, UDC, CP, AST.
FAVOREVOLI, con proposte: BE.
BE osserva comunque che il termine «casi lievi» deve essere specificato in modo concreto nell’ottica dell’esecuzione.
CONTRARI: AG, SH, Unione delle città svizzere.
- AG ritiene che la fattispecie contravvenzionale non sia necessaria, poiché il pericolo minore, la piccola quantità ed elementi simili, che fanno apparire un reato specifico come lieve e minore, possono essere presi sufficientemente in considerazione anche nella commisurazione della pena (fino alla depenalizzazione o alla concessione di opportunità).
- SH respinge la riduzione della pena per i reati bagatellari, soprattutto perché si rischia di dare segnali sbagliati.
- Anche l’Unione delle città svizzere ritiene controproducente la riduzione dell’entità delle pene per i reati bagatellari e chiede lo stralcio dell’articolo corrispondente.
Ulteriori osservazioni: TG, VS
- TG osserva che già oggi le pene per i reati commessi in campo ambientale sono solitamente molto basse, il che rischia di banalizzare i reati ambientali.
33/45 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774