Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/100: Modifica dell’ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie · 12 pagine
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interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano concluso una convenzione in tal senso o che vi abbiano aderito, non appena questi fatturano le proprie prestazioni con una tariffa per singola prestazione.
Le competenze sussidiarie del Consiglio federale consentono interventi su tutte le strutture tariffali per singola prestazione nel campo d’applicazione dell’assicurazione malattie sociale. Il mantenimento e la gestione di ciascuna di queste strutture rimangono di competenza dei partner tariffali. Secondo l’articolo 42 capoverso 3 LAMal, gli assicuratori sono tenuti, in particolare, a verificare le fatture dei fornitori di prestazioni e di conseguenza anche le prestazioni fatturate sulla base delle strutture tariffali per singole prestazioni definite o adeguate nella presente ordinanza. L’ordinanza definisce pertanto disposizioni generali e specifiche in merito alle strutture tariffali per singola prestazione. La struttura tariffale per singola prestazione stabilita o adeguata dal Consiglio federale secondo l’articolo 43 capoversi 5 e 5bisLAMal viene specificata nell’ordinanza. A seconda del caso, la struttura tariffale definita dal Consiglio federale oppure gli adeguamenti praticati sulla struttura tariffale sono inseriti nell’ordinanza come allegato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, per una definizione delle tariffe da parte del Consiglio federale, i principi dell’impostazione delle tariffe valgono come per le convenzioni tariffali (decisione del Tribunale amministrativo federale C-4308/2007, consid. 3.1, in riferimento alle tariffe «sostitutive» stabilite dai Cantoni).
A differenza dell’approvazione, la definizione delle tariffe comporta anche un compito realizzativo, che conferisce all’autorità competente un margine di manovra. Con riferimento alla pratica a livello cantonale, il Tribunale amministrativo federale sottolinea che al momento di stabilire la tariffa «sostitutiva» l’autorità può e deve applicare criteri severi al fine di raggiungere gli obiettivi menzionati all’articolo 43 capoverso 6 LAMal, ma anche creare un incentivo affinché i partner tariffali riflettano su una soluzione autonoma di tale conflitto (decisione del Tribunale amministrativo federale, C-4308/2007, consid. 3.2.).
Nel caso attuale, il Consiglio federale ha deciso di procedere con un adeguamento minimo della struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia con l’intento di agire in via il più possibile sussidiaria e considerando che, in virtù dell’autonomia tariffale, spetta ai partner tariffali avviare una revisione completa della struttura, da sottoporre successivamente al Consiglio federale per approvazione. Inoltre, l’assenza di dati sufficienti non consentirebbe al Consiglio federale di intraprendere una revisione sostanziale della struttura tariffale e un rimaneggiamento del modello di costi soggiacente.
2.2 Obiettivo, portata e contenuto delle modifiche
La modifica dell’OAST punta ad adeguare la struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera per le prestazioni di fisioterapia fornite nel settore ambulatoriale e a definirla secondo l’articolo 43 capoverso 5 LAMal. La struttura tariffale integrale (compreso l’insieme delle posizioni tariffali e la loro descrizione nonché le regole di fatturazione e le interpretazioni generali della struttura) è inclusa nell’allegato 3 dell’OAST ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
Il principio dell’autonomia tariffale sancita dalla legge prevede che, in linea di principio, il Consiglio federale non debba stabilire una struttura tariffale nuova e mai utilizzata. La struttura tariffale oggetto del presente rapporto esplicativo si basa sulla struttura tariffale uniforme stabilita dal Consiglio federale in vigore dal 1° gennaio 2018. Quest’ultima era a sua volta basata su una struttura tariffale uniforme precedente, convenuta in passato dai partner tariffali. 6/12