Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 50 pagine

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Capitolo 4 Obblighi dell’impresa e limitazioni dell’importazione

Sezione 1 Controllo autonomo Art. 21 Obbligo del controllo autonomo

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

Art. 21

1 Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti che soddisfano le prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza. Se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.

2 Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali comprende in particolare:

a. gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;

b. la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;

c. se del caso, il ritiro e il richiamo.

3 Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 lettere a–c deve essere fornita entro un termine di 10 giorni.

Secondo 22 Cantoni41, GDK, KKBS, VKS, ZFPS e Infodrog, questo articolo non è chiaro per quanto riguarda l’attuazione pratica. In particolare, non sono chiare frequenza e forma del controllo autonomo e della documentazione né si evince se la fornitura di tali prove costituisca un debito portabile da parte delle imprese o un debito chiedibile da parte dei Cantoni (art. 28 cpv. 2 n. 3).

NE ritiene importante l’obbligo del controllo autonomo e suggerisce che i documenti siano messi a disposizione su richiesta delle autorità cantonali competenti.

Secondo 23 Cantoni42, PSS, GDK, VKCS, VKS, KKBS e ZFPS, considerato il potenziale di rischio dei prodotti, l’obbligo del controllo autonomo è problematico e insufficiente. Ritengono altresì importante che in questo ambito le sanzioni siano chiaramente regolamentate.

GE e VD, EKSN, organizzazioni del settore sanitario43, ACSI e SKS sono del parere che i sistemi di controllo autonomo siano problematici, in particolare per i prodotti fabbricati in Paesi con standard inferiori a quelli svizzeri.

Secondo TI e VD, EKSN, AS, Unisanté e LPV, un controllo sistematico da parte della Confederazione prima dell’immissione in commercio sarebbe ideale.

Quattro Cantoni44 e VKCS propongono un’integrazione all’articolo secondo cui per i prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco e per i liquidi per le sigarette elettroniche è richiesto un controllo autonomo ai sensi della legge sui prodotti chimici.

Sei Cantoni45 e VKCS chiedono che, su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 lettere a–c sia fornita entro un giorno.

Secondo AG, l’articolo 21 capoverso 3 andrebbe stralciato senza sostituzione, in quanto il termine di dieci giorni non è opportuno per tutte le imprese e circostanze.

Secondo Coop, SRF e VST non è chiaro a chi competa il controllo autonomo e che forma debba avere la sua documentazione. Propongono pertanto la seguente modifica del capoverso 1: «Chi immette sul mercato svizzero prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti...».

Sette Cantoni46 e VKCS propongono che, analogamente all’articolo 75 lettera b dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, al capoverso 2 si applichino gli stessi requisiti per il controllo autonomo che da anni danno buona prova di sé nell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

41AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH

42AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH

43AS, AT e simili, Infodrog, LPV, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, SBK,

Swiss Olympic, Unisanté

44BS, FR, TG, VS

45FR, GE, JU, TG, TI, ZH

46AG, FR, GE, JU, TG, TI, ZH

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