Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 50 pagine
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Art. 23 Metodi di misurazione ed esami della conformità
(art. 25 cpv. 2 LPTab)
Art. 23
1 Le misurazioni e gli esami relativi ai requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 sono realizzati da un laboratorio di analisi che:
a. è accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. è riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale, o
c. è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.
2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:
a. le procedure d’esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri e
b. l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.
3 Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.
NE è d’accordo con la formulazione di metodi di misurazione ed esami della conformità.
Secondo 24 Cantoni50, PSS, GDK, KKBS, VKS, EKSN, organizzazioni del settore sanitario51, ACSI e SKS, al presente articolo andrebbe aggiunto che i laboratori di analisi non possono essere di proprietà totale o parziale di fabbricanti, importatori o venditori di prodotti del tabacco e di prodotti a base di nicotina.
FR e VKCS propongono un nuovo capoverso come segue: «Il controllo ufficiale non esonera dall’obbligo del controllo autonomo.».
Sezione 2 Obbligo d’informazione Art. 24 Notifica dei prodotti
(art. 26 cpv. 3 LPTab)
Art. 24
1 La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d’informazione dell’UFSP previsto a tale scopo.
2 L’UFSP:
a. fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d’informazione;
b. si assicura che il sistema d’informazione corrisponda allo stato attuale della tecnica in materia di protezione dei dati.
Secondo 18 Cantoni52, GDK, KKBS, VKS, Infodrog e ZFPS, nell’ambito della procedura di notifica non è indicato chi controlla i processi di notifica.
TI, VD e VS, EKSN, Unisanté e LPV propongono di aggiungere una nuova lettera al capoverso 2:
«pubblica le notifiche in Internet su una piattaforma liberamente accessibile e di facile utilizzo.»
Quattro Cantoni, VKCS e AS propongono di integrare nel capoverso 1 «prodotti simili ai sensi dell’articolo 4 LPTab».
Secondo Swiss Cigarette e simili, così come ODAG, va garantito che il sistema d’informazione sia di facile utilizzo.
La SVTA chiede che la notifica tramite il canale esistente, nel registro federale dei prodotti chimici, sia sufficiente. In particolare, andrebbero evitati i doppioni. Se sarà necessario istituire una piattaforma di notifica, i prodotti già notificati dovrebbero poter essere trasferiti alla nuova piattaforma mediante una funzione di esportazione e importazione.
50AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
51AT e simili, Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, Infodrog, LPV, pharmaSuisse, PSV, AS, Unisanté, ZFPS
52AG, AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
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