Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 78 pagine
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Articolo 9: Durata
FR, GE, GL, LU e NW (5) approvano l’articolo e sottolineano l’importanza di una durata minima identica in tutta la Svizzera.
Secondo AI manca la giustificazione dell’insegnamento diretto nei cicli per adulti. Il concetto è vago e potrebbe riferirsi anche all’insegnamento online.
GR fa notare che nel Cantone dei Grigioni gli allievi residenti nelle valli italofone che superano l’esame di ammissione cantonale possono completare il primo anno di liceo in due scuole secondarie italofone a Puschlav e Misox, nell’ambito di una «classe preliceale». Le lezioni della «classe preliceale» rispettano i requisiti previsti per le scuole cantonali grigionesi. Dopo aver portato a termine questo primo anno, gli allievi possono accedere al secondo anno in una scuola media superiore grigionese. Questo speciale modello pedagogico è di grande rilevanza per motivi geografici, di politica linguistica e di economia regionale. Il Cantone intende continuare ad offrire anche in futuro tali cicli di maturità collaudati e implementati da diversi anni, nell’interesse degli allievi delle valli italofone grigionesi.
JU è contrario alla durata minima di quattro anni e in alternativa si dichiara a favore del modello 10 + 4. La durata minima di quattro anni ha delle ripercussioni organizzative, infrastrutturali e finanziarie considerevoli. L’articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale si applica alla scuola obbligatoria e non a quella post-obbligatoria, di competenza cantonale. In base alle informazioni a disposizione, i risultati degli allievi giurassiani sono paragonabili a quelli degli allievi di altri Cantoni. Un eventuale prolungamento deve avere per obiettivo una riduzione dello stress a cui sono sottoposti gli allievi e una formazione più approfondita ed efficace, non un’estensione dell’offerta didattica.
Anche NE è contrario a una durata minima di quattro anni. L’articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale non può fungere da base legale per un’armonizzazione. Il miglioramento della comparabilità non è un motivo sufficiente a giustificare l’introduzione della suddetta durata; con un anno preliceale potrebbero infatti essere ottenuti risultati simili. Non vi sono indicatori secondo i quali i maturandi del Cantone di Neuchâtel ottengono risultati peggiori nelle scuole universitarie. NE formula una proposta subordinata di modifica dell’articolo 9, così da rinviare alle disposizioni del Concordato HarmoS.
VD osserva che l’estensione a quattro anni rappresenta una grande sfida. I Cantoni devono poter essere liberi di offrire una formazione liceale triennale. Tuttavia, considerato che un certo numero di allievi completa già gli studi in quattro anni e che i programmi sono molto carichi, il Consiglio di Stato non respinge l’articolo. VD fa però notare che i termini attuativi per le disposizioni transitorie (art. 36 cpv. 2) e per l’entrata in vigore (art. 37) sono particolarmente ambiziosi. Le difficoltà sono molteplici, non solo per quanto riguarda la configurazione del percorso formativo ma anche in relazione all’infrastruttura nonché alla formazione iniziale e continua dei docenti.
Il PLR, il PS, il PdA Basel, l’USAM, Travail.Suisse, economiesuisse, digitalswitzerland, swissuniversities, la CSM, la CDLS, il Consiglio dei PF, fh-ch, l’AMV, la Deutschschweizerische Mathematikkommission, il SER, l’HEP Vaud e la Fachschaft Geschichte Kantonsschule Wohlen
(17) approvano l’articolo.
Il pvl respinge il capoverso 1. La durata minima prescritta dovrebbe essere di tre anni. Il punto di partenza della carriera scolastica non è definito. Vi sono sistemi diversi e gli allievi possono saltare un anno.
I Giovani del Centro sono favorevoli e chiedono di prendere sul serio le preoccupazioni dei Cantoni romandi.
Per la Ligue vaudoise l’introduzione di una durata minima è una misura centralizzata ed è pertanto in contrasto con la Costituzione federale. Un anno di scuola in più avrebbe inoltre un impatto negativo sull’AVS, in quanto comporterebbe la perdita di un anno di contributi.
Il VPOD osserva che stabilire una durata minima non può in alcun caso comportare una riduzione della durata dell’obbligo scolastico.
La CSM fa notare che la durata minima unitaria adempie un obbligo costituzionale risalente al 2006 (e dà inoltre seguito a una raccomandazione urgente scaturita dalla valutazione nazionale della maturità liceale, EVAMAR II).
La CDLS propone una precisazione sul capoverso 1 (durata della formazione fino alla maturità almeno di 12 anni, esclusa la scuola dell’infanzia).