Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 78 pagine

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Articolo 10: Corpo docente

AG e BL (2) respingono il capoverso 2 sulla formazione continua, in quanto a loro parere la questione andrebbe regolamentata ad un altro livello, ovvero a quello cantonale.

FR approva l’articolo con una precisazione.

JU e NE (2) chiedono di mantenere la classe preliceale e pertanto anche la formulazione corrispondente dell’ORM/RRM attualmente in vigore.

NE auspica un margine di manovra più ampio per i Cantoni e lo stralcio dell’ultima frase. I Cantoni devono poter stabilire le priorità della formazione continua dei docenti.

NW apprezza che l’insegnamento preliceale possa continuare ad essere impartito da docenti in possesso di un diploma di insegnamento per il livello secondario I.

Secondo VD i titolari di un master conseguito presso una scuola universitaria professionale andrebbero integrati in questa disposizione. L’articolo deve essere conforme all’articolo 5 del regolamento del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità (4.2.2.10).

Il PS, economiesuisse, digitalswitzerland, la CSM, la Deutschschweizerische Mathematikkommission e la Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Basel

(6) approvano l’articolo.

Il pvl chiede di rendere obbligatoria la formazione continua.

L’USS e il VPOD chiedono che i docenti abbiano un diritto alla formazione continua.

La CFQF sostiene che nel commento al presente articolo va fatta presente l’urgenza di prevedere corsi regolari di formazione continua sulle questioni di genere.

swissuniversities apprezza la menzione della formazione continua dei docenti e propone di parlare di «formazione equivalente» per evitare malintesi.

La CDLS approva l’aggiunta di un capoverso dedicato alla formazione continua dei docenti. Questo è tuttavia formulato in maniera troppo generale: non vengono infatti chiarite né le responsabilità né la portata. L’organizzazione propone pertanto una precisazione.

La SSISS e il SER sono favorevoli all’articolo. La SSISS propone una precisazione (sull’attestato di maturità) e un’integrazione («disciplina insegnata»).

Il Consiglio dei PF vuole mantenere il requisito dell’obbligatorietà di un master universitario nella disciplina insegnata. È importante che anche i titolari di un master in ingegneria possano conseguire il diploma d’insegnamento in matematica o fisica. L’equivalenza delle condizioni disciplinari dev’essere coordinata a livello nazionale e determinata da un organo a carattere disciplinare.

Per la SSIMF e la DMK è fondamentale che i docenti assunti abbiano conseguito il diploma di insegnamento per le scuole di maturità nella disciplina insegnata.

SUP SVIZZERA chiede di sostituire la formulazione «una formazione pedagogica e scientifica equivalente» con «una formazione equivalente».

Per l’HEP Vaud è essenziale garantire la formazione continua per tutti i docenti, tanto più che il percorso di abilitazione all’insegnamento è piuttosto breve.

La PH Luzern chiede lo stralcio o la precisazione del capoverso 1, in quanto la formulazione «una formazione pedagogica e scientifica equivalente» non è chiara.

La Fachschaft Geschichte Kantonsschule Wohlen osserva che per la formazione continua dei docenti occorre stanziare delle risorse.

Articolo 11: Piano di studio

FR è favorevole all’articolo.

JU e NE ne chiedono lo stralcio e dal primo arriva anche una proposta subordinata di riformulazione. Per SG il programma proposto non è realizzabile. Occorre imperativamente snellire i piani di studio.

Il PS, la CSM e il SER approvano l’articolo.