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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

e. informazioni sull’imputazione dei costi di produzione alle singole prestazioni in base al modello di costi, e in particolare la durata della prestazione e il numero di pazienti;

f. l’evoluzione dei costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e segnatamente:

1. le posizioni tariffali, il volume delle prestazioni e i costi delle prestazioni conteggiate,

2. il numero di pazienti ambulatoriali,

3. il numero di consultazioni per paziente.

2I dati rilevati dall’UST in virtù dell’articolo 30 non possono essere richiesti sulla base del capoverso 1.

Art. 59g Trasmissione dei dati

1I dati di cui all’articolo 59f devono essere trasmessi a proprie spese in base alle variabili corrispondenti previste dall’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sulle rilevazioni statistiche in modo corretto, completo e tempestivo e salvaguardando l’anonimato dei pazienti.

2Devono essere trasmessi al DFI o al governo cantonale competente in forma codificata e per via elettronica.

3Se constata delle carenze nella fornitura di dati, il DFI o il governo cantonale competente deve fissare un termine di proroga per la trasmissione di dati corretti e completi, prima che possano essere adottate le sanzioni previste all’articolo 47b capoverso 2 LAMal.

Art. 59h Regolamenti cantonali per il trattamento dei dati

Per la rilevazione e il trattamento dei dati di cui all’articolo 47b LAMal il governo cantonale competente elabora un regolamento che descrive l’organizzazione interna e in particolare le procedure di trattamento e di controllo dei dati e comprende tutti i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei mezzi informatici. Il governo cantonale aggiorna regolarmente il regolamento.

Art. 59i Sicurezza e conservazione dei dati

Nella misura in cui la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati non sono disciplinate altrimenti, le autorità che ricevono dati in virtù dell’articolo 47b LA-Mal devono rispettare i principi seguenti:

a. devono adottare le necessarie misure tecniche e organizzative per proteggere i dati contro il trattamento non autorizzato;

b. devono cancellare i dati non appena non servono più per raggiungere le scopo per il quale sono stati comunicati;

3 RS 431.012.1