Progetto
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
c. se le misure del progetto pilota sono entrate in conflitto con le disposizioni legali per le quali nell’ordinanza non era prevista alcuna deroga;
d. se le misure sperimentate possono essere recepite nella legge.
Art. 77r Recepimento delle misure nella legge
1Il DFI esamina i rapporti di valutazione.
2Basandosi su tale esame, presenta al Consiglio federale un rapporto:
a. sulle conseguenze delle misure sperimentate sul contenimento dei costi, sul rafforzamento della qualità o sulla promozione della digitalizzazione;
b. sulle conseguenze delle misure sugli attori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
c. sulla questione di sapere se le misure debbano essere recepite nella legge;
d. sulla questione di sapere se il progetto pilota debba essere prorogato in virtù dell’articolo 59b capoverso 7 LAMal.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
[Data] In nome del Consiglio federale svizzero: