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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

c. se le misure del progetto pilota sono entrate in conflitto con le disposizioni legali per le quali nell’ordinanza non era prevista alcuna deroga;

d. se le misure sperimentate possono essere recepite nella legge.

Art. 77r Recepimento delle misure nella legge

1Il DFI esamina i rapporti di valutazione.

2Basandosi su tale esame, presenta al Consiglio federale un rapporto:

a. sulle conseguenze delle misure sperimentate sul contenimento dei costi, sul rafforzamento della qualità o sulla promozione della digitalizzazione;

b. sulle conseguenze delle misure sugli attori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

c. sulla questione di sapere se le misure debbano essere recepite nella legge;

d. sulla questione di sapere se il progetto pilota debba essere prorogato in virtù dell’articolo 59b capoverso 7 LAMal.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

[Data] In nome del Consiglio federale svizzero: