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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
c. devono distruggere i dati al più tardi cinque anni dopo averli ricevuti, tranne se devono essere archiviati.
Titolo dopo l’art. 77k
4a. Titolo: Progetti pilota
Art. 77l Domanda
1La domanda di autorizzazione di un progetto pilota deve essere presentata all’UFSP, segnatamente da uno o più Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori o organizzazioni di pazienti.
2Deve comprendere almeno:
a. il nome o la denominazione del richiedente;
b. una descrizione dettagliata del progetto pilota, delle misure previste, degli obiettivi perseguiti, dell’effetto atteso e delle conseguenze per gli assicurati e i fornitori di prestazioni;
c. le disposizioni della LAMal e della presente ordinanza dalle quali derogare e il regolamento applicabile in sostituzione delle stesse;
d. i criteri per la partecipazione al progetto pilota, compreso il termine entro il quale la revoca al consenso alla partecipazione ha effetto;
e. un piano di finanziamento per il progetto pilota;
f. un piano di valutazione con indicazioni sulle valutazioni periodiche e sul rapporto finale;
g. uno scadenzario per la realizzazione.
Art. 77m Costi
I costi del progetto pilota così come i costi amministrativi legati al ripristino dello stato anteriore alla sua esecuzione sono a carico del detentore dell’autorizzazione per il progetto pilota.
Art. 77n Autorizzazione
1Il DFI autorizza soltanto progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:
a. le misure risultano innovative in relazione al diritto vigente;
b. le misure sono adeguate per il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 59b capoverso 1 LAMal in uno degli ambiti di cui all’articolo 59b capoverso 2 LAMal;
c. le misure sono adeguate a essere recepite nella legge.
2La decisione di autorizzazione comprende nello specifico:
a. i nomi dei richiedenti;