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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. le conseguenze attese per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati;

c. il piano di valutazione;

d. i nomi di uno o più specialisti indipendenti per la valutazione del progetto pilota.

3Il DFI nega l’autorizzazione se per gli assicurati che partecipano al progetto pilota non è garantito il diritto all’assunzione dei costi di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

4Il DFI revoca l’autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati.

5L’UFSP informa regolarmente il pubblico in merito ai progetti pilota in corso.

Art. 77o Ordinanze del DFI sui progetti pilota

1Oltre ai punti di cui all’articolo 59b capoverso 5 LAMal, l’ordinanza del DFI sul rispettivo progetto pilota disciplina:

a. i requisiti per la partecipazione;

b. le misure che possono essere attuate con il progetto pilota;

c. gli obiettivi perseguiti;

d. il campo di applicazione territoriale del progetto pilota;

e. il termine entro il quale la revoca di un assicurato al consenso alla partecipazione al progetto pilota ha effetto; tale termine può coincidere al massimo con la fine dell’anno civile in corso e necessita di almeno un mese di preavviso.

2La durata del progetto pilota è al massimo di tre anni e può essere prorogata una volta.

3Revocandone l’autorizzazione, il DFI abroga l’ordinanza sul progetto pilota.

Art. 77p Partecipazione

1Al progetto pilota possono partecipare soltanto gli assicurati che hanno acconsentito espressamente alla partecipazione, dopo essere stati informati in merito alle conseguenze di tale partecipazione sui loro diritti e obblighi.

2Gli assicurati possono revocare il loro consenso.

Art. 77q Valutazione

1Nel corso della sua attuazione, il progetto pilota deve essere valutato periodicamente. Dopo la sua conclusione deve essere effettuata una valutazione finale.

2Nei rapporti di valutazione si deve valutare in particolare:

a. se il progetto pilota ha raggiunto l’obiettivo perseguito;

b. quale impatto hanno avuto le misure del progetto pilota sul sistema sanitario;