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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
3. l’ammontare del premio, al lordo e al netto della quota cantonale, con o senza riduzione o supplemento,
4. l’indicazione se la copertura sia sospesa o meno,
5. l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno,
6. i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno,
7. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,
8. per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione.
3Gli assicuratori devono fornire all’autorità di vigilanza tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall’autorità di vigilanza per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.
4Gli assicuratori devono fornire i dati da comunicare tempestivamente, in modo corretto, completo e a proprie spese.
5L’autorità di vigilanza provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.
6Per ridurre tale aggravio, può collegare i dati di cui al capoverso 2 con altre fonti di dati, laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 1. Per adempiere ulteriori compiti, i dati di cui al capoverso 2 possono essere collegati soltanto con altre fonti di dati precedentemente anonimizzate.
7L’autorità di vigilanza, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–6.
8L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 LVAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi in virtù del diritto in materia di protezione dei dati della Confederazione, compresa la loro comunicazione.
9L’autorità di vigilanza può mettere a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LVAMal i risultati delle rilevazioni effettuate con i dati trasmessi.
2. Ordinanza del 10 novembre 19936 sull’assicurazione militare
Art. 13b cpv. 3
3La comunicazione dei dati secondo l’articolo 26 capoverso 3bisdella legge, la rilevazione e il trattamento dei dati, il regolamento per il trattamento dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f–59h e 591 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sull’assicurazione malattie (OAMal).