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Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 11 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

d’età, il grado di bonus, l’ammontare della franchigia e l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni,

3. l’ammontare del premio, al lordo e al netto della quota cantonale, con o senza riduzione o supplemento,

4. l’indicazione se la copertura sia sospesa o meno,

5. l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno,

6. i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno,

7. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi,

8. per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione;

c. indicazioni dei giustificativi di conteggio relative ai periodi di copertura secondo la lettera b;

1. il numero di giustificativo in forma pseudonimizzata,

2. la data del conteggio,

3. l’inizio e la fine del trattamento,

4. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate nonché la partecipazione ai costi,

5. indicazioni sul fornitore di prestazioni, come il numero di registro dei codici creditori o il numero d’identificazione («Global Location Number», «GLN»),

6. il tipo di danno, come maternità, infortunio, malattia o infermità congenite,

7. il genere della prestazione, come il tipo di terapia, di tariffa e di costo,

8. l’ammontare dell’importo, dell’importo rimunerato, della quota di franchigia e dell’aliquota percentuale,

9. in caso di prestazioni ospedaliere: il contributo ospedaliero e la durata della degenza,

10. in caso di prestazioni ambulatoriali: il numero delle consultazioni.

2Gli assicuratori devono fornire all’UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.

3Gli assicuratori devono fornire i dati da comunicare tempestivamente, in modo corretto, completo e a proprie spese.

4Devono comunicare regolarmente all’UFSP, a proprie spese, i dati completi del registro dei codici creditori.

5L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile.