Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Mozione 20.4266 Procedure civili più moderne in ambito internazionale

Il 17 giugno 2021 il Parlamento ha accolto senza opposizione la mozione 20.4266, Procedure civili più moderne in ambito internazionale, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, che incarica il Consiglio federale di «sottoporre al Parlamento un disegno di decreto federale volto a modificare la riserva formulata dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale in modo da semplificare il ricorso a videoconferenze e teleconferenze in ambito internazionale».

Il contesto in cui si inserisce la mozione è l’attuale revisione del Codice di diritto processuale civile (oggetto 20.026); il Parlamento ha integrato nel disegno una serie di disposizioni per facilitare l’impiego di strumenti elettronici (in particolare audioconfernenze e videoconferenze) riconoscendo anche la necessità di nuove disposizioni per i casi transfrontalieri.

1.2 Attuale base legale

La mozione riguarda anzitutto l’interrogatorio, mediante audioconferenza o videoconferenza, di una persona che soggiorna in Svizzera. L’interrogatorio nell’ambito di un procedimento civile costituisce di regola un provvedimento di assunzione di prove ossia un atto sovrano dello Stato che, secondo il diritto svizzero, non può essere direttamente eseguito da un tribunale straniero ma deve avvenire mediante l’assistenza giudiziaria.

In Svizzera l’assunzione di prove in materia civile mediante assistenza giudiziaria è disciplinata essenzialmente in due trattati internazionali: la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 19541 relativa alla procedura civile (ClA54), applicata per analogia anche agli Stati non contraenti (art. 11a cpv. 4 LDIP2), e la Convenzione dell’Aja del 18 marzo 19703 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (ClA70). Il capitolo II della ClA70 consente a determinate condizioni l’ottenimento diretto di prove all’estero da parte di agenti diplomatici o consolari (art. 15 e 16 ClA70) oppure da parte di commissari (dall’inglese commissioners) designati dal tribunale civile che conduce il procedimento (art. 17 ClA70). Questi provvedimenti vanno applicati «senza fare uso di misure coercitive» e con la previa autorizzazione dello Stato sul cui territorio si attuano. Gli Stati che aderiscono alla ClA70 possono rinunciare con una dichiarazione al requisito dell’autorizzazione. La Svizzera ha tuttavia dichiarato che tutte le forme di assunzione diretta di prove di cui al capitolo II ClA70 necessitano dell’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) (dichiarazione n. 5. Ad art. 15, 16 e 17).

Secondo la prassi consolidata del DFGP, l’interrogatorio diretto di una persona in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza è trattato come un caso contemplato all’articolo 17 ClA70 e autorizzato alle stesse condizioni. Ciò vale per tutti gli interrogatori a prescindere da chi li conduce (un commissario o direttamente il tribunale straniero). Diversi altri Stati come anche la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ritengono che il capitolo II della ClA70 sia applicabile a queste fattispecie4.

La competenza del DFGP in materia di autorizzazioni ai sensi dell’articolo 17 ClA70 si evince anche dall’articolo 31 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), secondo cui «Nel loro ambito i dipartimenti [...] decidono in merito alle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 271 numero 1 del Codice penale6 (CP) a compiere atti per conto di uno Stato estero». Gli atti istruttori compiuti in Svizzera da agenti di un tribunale estero costituiscono, secondo la prassi consolidata, atti per conto di uno Stato estero; ne consegue che anche le autorizzazioni ai sensi del capitolo II ClA70 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 31 OLOGA. Per questi casi specifici, il DFGP ha delegato la sua facoltà di firma all’Ufficio federale di giustizia (UFG).

Il secondo periodo della citata dichiarazione n. 5 prescrive di indirizzare la domanda di autorizzazione all’autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l’atto istruttorio. Secondo la prassi attuale, detta autorità procede a un esame preliminare dopodiché trasmette la domanda all’UFG. L’autorità centrale è l’autorità nominata dallo Stato contraente in virtù dell’articolo 2 comma 1 CIA70 incaricata di ricevere le rogatorie provenienti da un’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente. La Svizzera ha indicato un’autorità centrale per ciascun Cantone.

Gli atti diretti per acquisire prove condotti in Svizzera da uno Stato che non ha aderito alla ClA70 sono inammissibili. Per un’autorizzazione nel caso singolo manca una base legale. L’articolo 271 CP e l’articolo 31 OLOGA non possono essere invocati, poiché, secondo la prassi del Consiglio federale, le autorizzazioni fondate sull’articolo 271 CP non sono ammesse nei casi in cui si può seguire l’iter ordinario dell’assistenza giudiziaria7. In generale gli Stati che non hanno aderito alla ClA70 hanno la possibilità di avvalersi dell’assistenza giudiziaria secondo la ClA54 che, come si è detto, vale anche per gli Stati non contraenti. Il DFGP ha tuttavia emanato una normativa derogatoria per la durata dell’attuale pandemia in base alla quale viene concessa un’autorizzazione sulla base dell’articolo 31 OLOGA agli Stati che non aderiscono alla ClA70, fermo restando che, a prescindere dall’adesione alla ClA70, soddisfino i requisiti per un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 ClA70.

1 RS 0.274.12

2RS 291

3 RS 0.274.132

4Cfr. Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, Guida alle buone prassi sull’uso del collegamento video nell’ambito della

Convenzione sull’assunzione delle prove, pag. 38 segg.

5 RS 172.010.1

6 RS 311.0

7 Cfr. GAAC 61.82.