Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
7.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’avamprogetto non prevede nuovi compiti per i Cantoni; al contrario, la nuova disposizione sulla competenza inserita nella dichiarazione n. 5 li allevierà.
La citata soppressione di diverse procedure avrà anche effetti positivi sul carico di lavoro delle autorità cantonali di assistenza giudiziaria.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
L’articolo 1 dell’avamprogetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost)15, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost, l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, sempreché per la loro conclusione non sia responsabile il Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl16; art. 7° cpv. 1 LOGA17). Le disposizioni sulla competenza relativa alla conclusione dei trattati si applicano per analogia alle dichiarazioni e alle riserve unilaterali sui trattati internazionali.
L’adeguamento della dichiarazione svizzera n. 5 alla ClA70 costituisce una modifica unilaterale degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in virtù della ClA70 che potrebbe essere apportata in modo autonomo dal Consiglio federale soltanto se fosse di portata limitata (applicazione per analogia dell’art. 7a cpv. 2, secondo periodo LOGA). Ciò non è il caso poiché la dichiarazione n. 5 riguarda la sovranità svizzera e i diritti delle persone, dunque va classificata come una disposizione importante che contiene norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 LParl. Solamente i dettagli della nuova versione sono di portata minore. L’avamprogetto prevede quindi che l’Assemblea federale autorizzi il Consiglio federale a modificare la dichiarazione e specifichi il contenuto essenziale della nuova versione.
Il decreto federale che ha approvato la ClA7018 non riporta esplicitamente la dichiarazione; tuttavia il relativo messaggio19 conteneva il testo di tutte le dichiarazioni della Svizzera sulle convenzioni approvate. Pertanto l’approvazione riguarda anche il testo delle dichiarazioni o almeno il loro contenuto.
L’articolo 2 dell’avamprogetto prevede alcuni adattamenti della LDIP che si fonda sugli articoli 54 e 122 Cost. (competenza della Confederazione in materia di politica estera e nel campo del diritto civile e della procedura civile)20. L’emanazione di disposizioni importanti contenenti norme di diritto compete all’Assemblea federale (art. 164 cpv. 1 Cost).
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel presente caso si tratta di adeguare una dichiarazione relativa agli articoli 15, 16 e 17 della ClA70. Secondo l’articolo 34 ClA70, ogni Stato può «ritirare o modificare» una dichiarazione che ha rilasciato.
Le modifiche proposte non hanno conseguenze sugli altri impegni internazionali della Svizzera.
8.3 Forma dell’atto
Poiché nel presente caso l’Assemblea federale deve approvare la modifica di una dichiarazione a un trattato internazionale, si sceglie la forma del decreto federale applicando per analogia l’articolo 24 capoverso 3 LParl. Non si prende in considerazione la forma del decreto federale semplice, poiché la modifica in questione riguarda disposizioni importanti contenenti norme di diritto (cfr. n. 7.1) che sottostanno a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Applicando per analogia l’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche previste della LDIP, strettamente connesse con quelle della dichiarazione n. 5, sono riprese nel decreto federale.
8.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.
8.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non prevede alcuna delega legislativa.
8.6 Protezione dei dati
Il progetto non solleva alcuna questione in materia di protezione dei dati.
15 RS 101
16 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10
17 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, RS 172.010
18 Decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell'Aia e un Accordo europeo relativi all'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (RU 1994 2807)
19 Messaggio concernente la ratificazione di quattro convenzioni relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale dell'8 settembre 1993, FF 1993 III 1005.
20 Più precisamente nell’ambito delle disposizioni pertinenti che figurano nella vecchia Costituzione del 29 maggio 1874.