Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine
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Dichiarazione n. 5 cpv. 2
Il capoverso 2 contiene precisazioni che nella prassi attuale sono in parte riportate nelle condizioni delle singole decisioni di autorizzazione. Indica espressamente che il commissario può farsi rappresentare in caso di impedimento. Una simile rappresentanza non modifica minimamente le altre facoltà e gli altri doveri del commissario che il rappresentante riprende in toto.
Dichiarazione n. 5 cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina l’esenzione dall’autorizzazione, sancita nel capoverso 1 (in combinato disposto con l’art. 17 ClA70), per l’interrogatorio o la partecipazione a un’audizione all’estero mediante audioconferenza o videoconferenza. L’esenzione è vincolata a un elenco di condizioni riprese dalla prassi attuale. Se queste condizioni non sono rispettate, l’interrogatorio o l’audizione di una persona in Svizzera nell’ambito di un procedimento civile estero costituisce un atto non autorizzato per uno Stato estero ai sensi dell’articolo 271 CP.
La disposizione si applica ai casi in cui l’interessato soggiorni in Svizzera al momento dell’audioconferenza o videoconferenza e non prevede che quest’ultimo si rechi in un luogo preciso (p. es. la sede del tribunale civile) per partecipare all’audioconferenza o videoconferenza. La sua formulazione presuppone invece che la persona che conduce l’interrogatorio o il giudice che tiene l’udienza si trovi all’estero al momento dell’audioconferenza o videoconferenza.
La prima e la quinta condizione (lett. a ed e) elencate al capoverso 3 si riferiscono all’articolo 19 ClA70 che conferisce all’autorità che rilascia l’autorizzazione la facoltà di «essere presente all’istruttoria». Questa facoltà vale anche quando tale autorità ha dato la propria autorizzazione in generale per tutti i casi (art. 17 par. 1 lett. a ClA70). Di conseguenza gli Stati contraenti devono godere della suddetta facoltà anche in caso di esenzione dall’obbligo di autorizzazione. Non costituisce un problema se detta facoltà non è esercitata direttamente dall’UFG in veste di autorità preposta all’autorizzazione, ma da un’autorità cantonale coinvolta nel caso, poiché l’organizzazione interna delle autorità compete agli Stati contraenti. Lo scopo della partecipazione dell’autorità centrale cantonale a un’audioconferenza o videoconferenza è anzitutto quello di vegliare sul rispetto sia delle regole inerenti alla tutela dell’interessato sia degli obblighi svizzeri sul mantenimento del segreto.
La prima condizione (lett. a) prevede che l’UFG e la competente autorità centrale cantonale siano informate che si terrà un’audioconferenza o videoconferenza e su quando (data e ora) essa si terrà. È irrilevante chi fornisca all’autorità tali informazioni, la comunicazione può quindi essere fatta anche dall’interessato, ma deve sempre pervenire con notevole anticipo. Questa nozione è ripresa dal citato articolo 19 ClA70 e va intesa nel senso di quest’ultimo. All’autorità centrale cantonale va concesso sufficiente anticipo per poter partecipare, se lo desidera, all’audioconferenza o videoconferenza.
La seconda condizione (lett. b) contiene un elenco di dati sul procedimento civile all’estero e sulla prevista audioconferenza o videoconferenza da riportare sulla menzionata comunicazione. Conformemente alla lettera c, se il tribunale straniero ha designato un commissario, va allegata alla comunicazione anche la relativa decisione del tribunale. Secondo la quarta condizione (lett. d), le autorità possono richiedere informazioni supplementari, ad esempio sugli aspetti tecnici dell’audioconferenza o videoconferenza.
Lo scopo di queste informazioni è consentire alla Svizzera di controllare atti sovrani che hanno un impatto sul suo territorio e fornire all’autorità centrale cantonale una base per decidere se partecipare o meno all’audioconferenza o videoconferenza.
All’UFG o all’autorità centrale cantonale si può chiedere di valutare in via informale se le informazioni e i documenti presentati soddisfino i requisiti della dichiarazione n. 5. Tale valutazione non è tuttavia vincolante per i tribunali che si occupano di un procedimento penale ai sensi dell’articolo 271 CP. L’UFG e l’autorità centrale cantonale non sono autorizzate a emanare una decisione formale di accertamento. Se un’autorità constata che mancano informazioni o documenti, è ovviamente libera di segnalarlo all’autore della comunicazione.
La sesta condizione (lett. f) va oltre la prassi vigente chiedendo di presentare una dichiarazione dell’interessato secondo cui quest’ultimo ha preso atto delle condizioni elencate e acconsente a partecipare all’audioconferenza o videoconferenza. Lo scopo di questo requisito è preservare la tutela di cui gode l’interessato. Il diritto vigente prevede che le decisioni di autorizzazione informino l’interessato in merito ai suoi diritto. Sopprimendo il requisito dell’autorizzazione, le informazioni giuridiche vanno ora fornite in altro modo. L’interessato può ritirare il suo consenso in ogni momento (lett. g).
I diritti processuali dell’interessato risultano anzitutto dalle lettere g-i che rimandano anche agli articoli 20 e 21 ClA70. L’articolo 21 contiene a sua volta un rimando all’articolo 11 ClA70 che precisa i diritti dell’interessato di rifiutare la deposizione. La lettera j stabilisce che gli obblighi sul mantenimento del segreto previsti dal diritto svizzero devono sempre essere rispettati.
Dichiarazione n. 5 cpv. 4
Su richiesta di varie autorità centrali cantonali, il capoverso 4 (cfr. n. 2) stabilisce che la domanda di autorizzazione di cui al capoverso 1 e le comunicazioni di cui al capoverso 3 possono essere trasmesse anche in forma elettronica, ad esempio per e-mail. Il secondo periodo sancisce che sia la domanda sia le comunicazioni vanno redatte in una lingua ufficiale del Cantone (o accompagnate da una traduzione) sul cui territorio si svolge l’atto istruttorio. Nel caso della comunicazione (cpv. 3), si tratta del Cantone dove soggiorna la persona al momento dell’audioconferenza o videoconferenza. Diversamente dalla dichiarazione svizzera all’articolo 4 ClA70 (dichiarazione n. 3), la domanda e le comunicazioni non devono necessariamente essere redatte nella lingua della parte del Cantone interessata. Questo per due ragioni: da un lato, diversamente dalla dichiarazione n. 3, esse vanno trasmesse a un’autorità federale e a un’autorità centrale cantonale e non a un’autorità distrettuale; dall’altro perché nella fattispecie è più difficile localizzare il luogo rilevante nel singolo caso rispetto a quanto succede nelle rogatorie di cui al capitolo I ClA70.