Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine
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6 Commenti alle disposizioni della LDIP
Art. 11 cpv. 1 AP-LDIP
Nel caso particolare di audioconferenze o videoconferenze, il nuovo articolo 11 LDIP mira a dispensare le autorità straniere dall’obbligo di richiedere l’assistenza giudiziaria per atti sovrani sul territorio svizzero nell’ambito di un procedimento civile straniero (per i dettagli si rimanda ai commenti al cpv. 2). Tuttavia, quest’obbligo generale che deriva dalla concezione svizzera di sovranità, non è stato ancora codificato in forma generale. Il capoverso 1 intende ora colmare questa lacuna.
Gli atti sovrani più frequenti compiuti in Svizzera nell’ambito di un procedimento civile straniero, sono la notificazione di atti aventi effetti giuridici sul destinatario e i provvedimenti per l’acquisizione di prove come l’audizione di testimoni, delle parti e di esperti, la richiesta di documenti, l’ispezione da parte di uno specialista o l’esecuzione di un sopraluogo. La notificazione di atti e l’assunzione di prove sono anche oggetto di diversi trattati multilaterali e bilaterali tra cui le due convenzioni citate, la ClA54 e la ClA70. Tuttavia sul territorio svizzero sono ipotizzabili anche altri atti sovrani, come l’audizione formale di una persona per scopi diversi dall’assunzione di prove. Il capoverso 1 proposto intende contemplare anche questi atti.
Il rinvio all’assistenza giudiziaria significa che gli atti in questione possono essere condotti sul territorio svizzero da un tribunale straniero o da persone incaricate da quest’ultimo soltanto per il tramite di un’autorità svizzera. Le condizioni e le modalità per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono disciplinate nei trattati menzionati. In assenza di un trattato internazionale applicabile, il tribunale straniero dovrebbe in linea di massima seguire la via diplomatica per presentare una domanda alla Svizzera, il che è complicato e desueto. Per questa ragione il diritto vigente prevede già, in mancanza di un trattato internazionale, di applicare le regole della ClA54 per analogia (art. 11a cpv. 4 LDIP). In base alla riformulazione dell’articolo 11 LDIP, questa disposizione è ora integrata all’articolo 11 capoverso 1. L’articolo 11 AP-LDIP disciplina quindi la questione legata alla necessità e alla concessione dell’assistenza giudiziaria, mentre l’articolo 11a AP-LDIP contiene le disposizioni che regolano l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in Svizzera. Lo spostamento della disposizione non modifica l’attuale situazione giuridica.
Il rinvio alla ClA54 è ora limitato ai capitoli I e II della Convenzione che disciplinano l’assistenza giudiziaria ai sensi del primo periodo dell’articolo 11 capoverso 1 AP-LDIP. Di fatto, tuttavia, questa restrizione si applica già in ampia misura nell’ambito del diritto attuale, poiché il capitolo III (Cauzione «judicatum solvi») e il capitolo IV (Assistenza giudiziaria) della ClA54 sono già contemplati principalmente dagli articoli 11b e 11c LDIP. La nuova formulazione del riferimento alla ClA54 chiarisce inoltre che il rinvio si riferisce solamente agli atti condotti in Svizzera. In assenza di un disciplinamento previsto da un trattato internazionale, è il diritto nazionale dello Stato in questione a stabilire sia i casi in cui un tribunale svizzero deve agire sul territorio di tale Stato per il tramite dell’assistenza giudiziaria sia le relative modalità. Perciò sotto il profilo materiale non cambia nulla.
Art. 11 cpv. 2
Il capoverso 2 introduce un’eccezione alla regola di cui al capoverso 1 nel caso d’impiego di un mezzo di comunicazione elettronico. Non è necessario ricorrere all’assistenza giudiziaria in due casi: quando una persona che soggiorna in Svizzera
1) partecipa a un’udienza civile all’estero e 2) deve essere interrogata da una persona autorizzata da un tribunale civile estero.
Il secondo periodo rimanda per analogia alla ClA70. In questo modo l’esenzione dall’obbligo del ricorso all’assistenza giudiziaria, previsto nel primo periodo, sottostà alle condizioni fissate nella ClA70 e nelle relative dichiarazioni svizzere, in particolare nella dichiarazione svizzera n. 5. Ne risulta che si applicano gli stessi principi sia agli Stati terzi che agli Stati contraenti della ClA70: a differenza di oggi, la partecipazione a un’udienza o un interrogatorio mediante audioconferenza o videoconferenza è possibile senza autorizzazione preliminare, come è previsto per gli Stati contraenti della ClA70.
Art. 11 cpv. 3
Il capoverso 3 riprende il vigente articolo 11 LDIP, l’unica differenza è la frase subordinata introduttiva «Salvo disposizioni contrarie del diritto federale». Nella versione francese è stata adattata anche la frase principale, poiché la formulazione attuale è stata fraintesa dalla letteratura specializzata.
La nuova frase subordinata intende da un lato sottolineare che il capoverso 3 è una disposizione puramente sussidiaria e dall’altro fornire alla vigente situazione giuridica una base più accurata. Secondo l’interpretazione di prassi, le disposizioni della LDIP sostituiscono quelle più vecchie in merito alla stessa questione. Tuttavia, l’interpretazione prevalente è che la versione dell’articolo 11 LDIP, entrata in vigore nel 2011, non cambia nulla della dichiarazione fatta nel 1994 dal Consiglio federale in occasione dell’adesione alla ClA70 e alla Convenzione dell’Aja del 196514, secondo cui le autorità centrali incaricate dell’esecuzione della convenzione sono quelle cantonali.
7 Ripercussioni
7.1 Ripersussioni per la Confederazione
Le nuove disposizioni non prevedono nuovi compiti per la Confederazione. La nuova normativa sulla competenza di cui al capoverso 1 della dichiarazione n. 5 permetterà all’autorità federale competente di svolgere il suo attuale compito in modo più efficiente.
La prevista abolizione delle autorizzazioni di singoli casi permetterà di evitare diverse procedure.
14 Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, RS 0.274.131