Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine

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1.3 Necessità di intervenire

Sulla scia della rapida digitalizzazione della società, l’interrogatorio delle parti, dei testimoni e dei periti mediante mezzi di comunicazione elettronici si sta vieppiù diffondendo nei procedimenti civili transfrontalieri. Rispetto a un interrogatorio in presenza, quello a distanza presenta diversi vantaggi, ad esempio aumenta la disponibilità di una persona a deporre come testimone o come perito in un procedimento estero e semplifica l’esercizio dei propri diritti ai cittadini. Una madre in Svizzera che intenta una causa di paternità negli Stati Uniti non deve recarsi sul posto evitando così un viaggio faticoso e costoso. Inoltre, gli interrogatori mediante videoconferenza riducono gli spostamenti e quindi le emissioni dannose per il clima. Con la pandemia da COVID-19 la domanda di interrogatori mediante videoconferenza è decisamente aumentata.

Il Parlamento auspica un ricorso semplificato ai mezzi di comunicazione elettronici, sia a livello interno che a livello internazionale, ritenendo che le disposizioni vigenti (cfr. n. 1.2), secondo cui è necessaria un’autorizzazione per singolo interrogatorio transfrontaliero di una persona in Svizzera, siano troppo onerose in questo contesto.

La mozione chiede di adeguare la dichiarazione della Svizzera relativa alla ClA70. Dai dibattiti parlamentari è comunque emerso che è auspicabile agevolare in generale l’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici, anche in caso di processi civili transfrontalieri. Disposizioni più liberali non dovrebbero dunque valere solo nei confronti degli Stati contraenti della ClA70, ma anche nei confronti di Stati terzi. Interrogare una persona che si trova in Svizzera con un mezzo di comunicazione elettronico compromette relativamente poco la sovranità territoriale svizzera. A differenza dei casi tipo di cui all’articolo 17 ClA70, nessuna autorità straniera procede ad atti effettivi sul territorio svizzero. Anche se la prassi vigente simula che la persona che conduce l’interrogatorio mediante audioconferenza o videoconferenza si rechi in Svizzera, si può anche ipotizzare che la persona da interrogare partecipi a un’udienza nel Paese straniero interessato. Come si evince da quanto segue, la tutela della persona da interrogare può essere garantita anche nei rapporti con Stati terzi. Ciò vale in particolare per il requisito di cui all’articolo 17 ClA70, che esclude il ricorso a misure coercitive se si procede a un atto istruttorio.

1.4 Soluzione proposta

La mozione chiede di modificare «la riserva formulata dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale». Dal contesto si deduce che la mozione si riferisce alla dichiarazione n. 5 alla ClA70 (cfr. n. 1.2) che subordina a un’autorizzazione caso per caso gli atti relativi all’assunzione di prove condotti in Svizzera da un agente nominato da un tribunale straniero.

Per attuare questo mandato, si impone un’esenzione dal requisito dell’autorizzazione per atti relativi all’assunzione di prove in Svizzera, opzione prevista dall’articolo 17 ClA70, da limitare agli interrogatori mediante mezzi di comunicazione elettronici. L’avamprogetto propone quindi di autorizzare il Consiglio federale a modificare la dichiarazione n. 5 in tal senso. L’esenzione dall’autorizzazione va tuttavia vincolata a condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e tutelare le persone interessate.

Il Consiglio federale prevede di applicare le seguenti condizioni. Da un lato l’attuale inoltro della domanda all’UFG tramite l’autorità cantonale di assistenza giudiziaria verrebbe sostituito da un obbligo di comunicazione a entrambe queste autorità. La comunicazione conterrebbe in sostanza le stesse informazioni sulla prevista audioconferenza o videoconferenza prescritte dal diritto vigente per richiedere un’autorizzazione. Dall’altro permangono, in forma adeguata, le condizioni attualmente legate alle autorizzazioni rilasciate dal DFGP.

Anche se l’articolo 17 ClA70 non prevede esplicitamente l’esenzione, a determinate condizioni, dall’autorizzazione, se ne deduce l’ammissibilità dal contesto. Da un lato un’esenzione a determinate condizioni limita in misura minore i poteri degli altri Stati contraenti rispetto al mantenimento dell’obbligo dell’autorizzazione. Dall’altro l’articolo 17 paragrafo 1 lettera b e l’articolo 19 ClA70 permettono all’autorità cui compente il rilascio dell’autorizzazione di vincolare quest’ultima a determinate condizioni anche in caso di un’autorizzazione rilasciata in linea generale. Ciò che è ammissibile per un’autorizzazione generale, lo deve essere anche per un’esenzione dal requisito dell’autorizzazione.

Come illustrato al n. 1.3, l’obiettivo è applicare il nuovo disciplinamento anche agli interrogatori condotti nell’ambito di procedimenti civili in Stati non contraenti della ClA70. Per poterlo fare è necessario rivedere gli articoli 11 e 11a LDIP che disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia civile.

In occasione della consultazione delle autorità centrali cantonali (cfr. n. 2), un Cantone ha obiettato che, grazie al nuovo disciplinamento, gli Stati non contraenti della ClA70 beneficerebbero della semplificazione senza dover rispettare le altre condizioni previste dalla Convenzione in materia di assunzione di prove. A questa obiezione si può rispondere che le modifiche proposte non intendono servire gli interessi dei tribunali stranieri, ma quelli della popolazione svizzera e delle imprese con sede in Svizzera. Di conseguenza le semplificazioni previste non sono subordinate alla condizione che lo Stato straniero interessato accordi la reciprocità. La soluzione proposta prevede comunque che anche gli Stati terzi debbano attenersi alle regole previste nella nuova dichiarazione n. 5 e nella ClA70 stessa (cfr. n. 4) e dunque non beneficeranno di un trattamento migliore rispetto agli Stati contraenti della ClA70.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20208 sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20209 sul programma di legislatura 2019-2023. Intende attuare la mozione 20.4266.

1.6 Interventi parlamentari

Le modifiche proposte adempiono la mozione 20.4266 di modo da poterne proporre lo stralcio.

8 FF 2020 1565

9 FF 2020 7365