Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 9 pagine
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5. Ad art. 15, 16 e 17
1Conformemente all’articolo 35, la Svizzera dichiara che l’assunzione di prove secondo gli articoli 15, 16 e 17 è subordinata all’autorizzazione preliminare del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il capoverso 3 è riservato. La domanda di autorizzazione dev’essere indirizzata all’Ufficio federale di giustizia (UFG). Una copia della domanda va trasmessa all’autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l’atto istruttorio.
2Il commissario di cui all’articolo 17 può procedere personalmente all’atto istruttorio o limitarsi a sorvegliarlo. È responsabile del rispetto delle disposizioni della Convenzione e delle condizioni legate all’autorizzazione o delle condizioni di cui al capoverso 3. Se necessario può indicare un rappresentante. Il tribunale può designare più commissari.
3È ammesso senza autorizzazione preliminare l’interrogatorio di una persona che soggiorna in Svizzera da parte di un commissario all’estero o la partecipazione di tale persona a un’udienza all’estero mediante audioconferenza o videoconferenza o mediante un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni e immagini, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la data e l’ora dell’audioconferenza o della videoconferenza sono comunicate con notevole anticipo all’UFG e all’autorità centrale del Cantone sul cui territorio soggiorna l’interessato al momento della conferenza (art. 19);
b) la comunicazione contiene i dati seguenti:
- denominazione e numero di ruolo della causa,
- denominazione del tribunale competente,
- nomi e indirizzi delle parti e dei loro rappresentanti (compresi eventuali rappresentanti nello Stato richiesto),
- nome e indirizzo dell’interessato,
- nome e funzione degli altri partecipanti all’audioconferenza o videoconferenza,
- tipo e oggetto della causa nonché tema dell’audioconferenza o videoconferenza.
c) se il tribunale ha designato un commissario, alla comunicazione è allegata copia di tale decisione;
d) le autorità possono chiedere informazioni supplementari;
e) se lo chiede, l’autorità centrale cantonale può partecipare all’audioconferenza o videoconferenza (art. 19);
f) alla comunicazione è allegata una dichiarazione scritta dell’interessato secondo cui quest’ultimo ha preso atto delle condizioni qui elencate e acconsente a partecipare all’audioconferenza o videoconferenza;
g) l’interessato può ritirare il proprio consenso in ogni momento;
h) le prescrizioni di cui agli articoli 20 e 21 sono rispettate;
i) l’interessato ha diritto a essere interrogato e a esprimersi nella sua lingua madre;
j) le disposizioni svizzere di diritto penale sul mantenimento del segreto, in particolare l’articolo 273 del Codice penale, sono rispettate.
4La domanda di cui al capoverso 1 e le comunicazioni di cui al capoverso 3 sono ammesse in forma elettronica. Vanno redatte in una delle lingue ufficiali del Cantone interessato o accompagnate da una traduzione.
5.2 Commenti ai paragrafi
Osservazioni preliminari
La vigente dichiarazione n. 5, composta da un unico capoverso, è ora suddivisa in quattro capoversi. Il nuovo capoverso 1, che riprende parzialmente il testo della vigente dichiarazione, chiarisce meglio la competenza interna per il rilascio di un’autorizzazione; il capoverso 2 contiene precisazioni che nella prassi attuale sono in parte riportate nelle condizioni delle singole decisioni di autorizzazione; il capoverso 3 riporta il nuovo disciplinamento specifico per l’assunzione di prove con interrogatori mediante audioconferenza o videoconferenza e il capoverso 4 elenca i requisiti formali applicati alla domanda di cui al capoverso 1 e alle comunicazioni di cui al capoverso 3. Il disciplinamento specifico applicato a audioconferenze e videoconferenze consiste nell’esenzione dal requisito dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 ClA70 (cfr. n. 1.4).
Dichiarazione n. 5 cpv. 1
Il capoverso 1 si fonda sulla vigente dichiarazione n. 5, ma comprende anche una riserva concernente gli interrogatori e le audizioni condotti mediante audioconferenza o videoconferenza di cui al capoverso 3, nonché disposizioni più chiare in merito all’iter procedurale. Il testo vigente della dichiarazione n. 5 prescrive che le domande di autorizzazione ai sensi degli articoli 15 segg. ClA70 siano indirizzate all’autorità centrale del Cantone in cui deve aver luogo l’atto istruttorio. Questa disposizione, adottata in un momento in cui la responsabilità in materia di procedura civile incombeva ancora ai Cantoni, solleva una serie di domande in merito alla suddivisione dei ruoli. Il testo va dunque modificato in modo tale che la domanda sia trasmessa all’UFG con copia all’autorità centrale cantonale interessata. Questa disposizione ha lo scopo sia di permettere all’autorità cantonale di esprimere eventuali osservazioni sulla domanda sia di sottolineare che il rilascio dell’autorizzazione è totalmente di competenza del DFGP, come risulta dall’articolo 31 dell’OLOGA adottato dopo il deposito della dichiarazione n. 5. Anche le autorizzazioni rilasciate ai sensi del capitolo II ClA70 sono considerate, come detto, autorizzazioni ai sensi dell’articolo 271 CP. Le autorità centrali cantonali che si sono espresse nella suddetta (n. 2) consultazione hanno approvato all’unanimità questa innovazione, sei l’hanno espressamente accolta con favore mentre una preferirebbe una modifica ancora più ampia in base alla quale i Cantoni non sarebbero più coinvolti nelle procedure previste ai capoversi 1 o 3.