Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il finanziamento dei costi d’investimento e d’esercizio nonché del personale della MODI, segnatamente della NADIM e della Rete dei trasporti CH, deve essere regolamentato a partire dall’entrata in vigore della legge. Si provvede in questo modo alla necessaria sicurezza degli investimenti, in particolare per le aziende private che strutturano i loro modelli commerciali sulla base di tali informazioni e prestazioni.

La MODI è la rappresentazione digitale delle infrastrutture fisiche di trasporto e costituisce un elemento essenziale per una loro gestione efficiente. Anche le piattaforme dei trasporti con i TP e altre offerte di mobilità richiedono una controparte digitale. Esiste pertanto uno stretto legame tra infrastruttura digitale e infrastruttura fisica, di cui si deve tener conto anche nelle modalità di finanziamento.

Per maggiori informazioni si rimanda al numero 6.1.

4.3 Attuazione

L’entrata in vigore della legge è prevista approssimativamente per il 2025, insieme alla corrispondente regolamentazione a livello di ordinanza. Se necessario, l’entrata in vigore sarà scaglionata creando prima le strutture necessarie per l’EDM e solo successivamente mettendo in servizio la NADIM.

5 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Per effetto della sua impostazione trasversale rispetto ai vettori di trasporto e specifica riguardo ai dati, la legge si basa su numerosi articoli della Costituzione federale. È opportuno menzionare in particolare gli articoli 81, 81a, 82, 83, 87, 87a, 88 e 92, che riguardano i trasporti, e l’articolo 75a in materia di misurazione, quest’ultimo segnatamente anche in riferimento alla Rete dei trasporti CH. Basi rilevanti per l’atto in esame sono altresì l’articolo 89 sulla politica energetica, per quanto attinente agli obiettivi specifici per l’energia, l’articolo 64 sulla ricerca e l’articolo 173 capoverso 2. Si rimanda anche al numero 7.1.

La sezione 1 della legge contiene le disposizioni generali riguardanti l’oggetto, lo scopo, le definizioni e il campo d’applicazione.

Articolo 1

La legge affronta quattro temi principali: la creazione e l’utilizzazione della MODI (lett. a) con i suoi componenti principali, e cioè la creazione, la gestione e lo sviluppo della NADIM (lett. b) e la gestione e lo sviluppo della Rete dei trasporti CH (lett. d), nonché la costituzione dell’EDM (lett. c).

Lo scopo (cpv. 2) è di contribuire a un sistema di mobilità efficiente e a prova di futuro migliorando l’utilizzazione di dati sulla mobilità (fornitura, connessione, approntamento, scambio e fruizione) e l’interconnessione di offerte di mobilità.

Per maggiori dettagli si rimanda al numero 4.1.2.

Articolo 2

In questo articolo vengono fornite le definizioni dei concetti centrali per la legge e la sua comprensione. Si tratta in particolare dei dati sulla mobilità (cfr. lett. a) rilevanti per un sistema di mobilità efficiente, che sono costituiti da geodati, dati sull’esercizio, dati sulla distribuzione e dati personali. In una prima fase, l’attenzione si concentra sui dati riguardanti il traffico viaggiatori terrestre. L’inclusione dei dati relativi al traffico merci e alla logistica, nonché al trasporto aereo, si trova in fase di valutazione e, se del caso, sarà possibile in una fase successiva. Ai sensi della presente legge, il concetto di «utilizzazione» comprende la fornitura, la connessione, l’approntamento, lo scambio e la fruizione di dati sulla mobilità attraverso la MODI (cfr. lett. b). Per «servizio» si intende un componente informatico nell’accezione consueta nel mondo tecnologico, da non confondere con una prestazione di servizio (cfr. lett. c). Per maggiori informazioni sul significato dei termini tecnici utilizzati nel progetto si rimanda anche al .

Articolo 3

La presente legge si applica a tutte le persone, imprese od organizzazioni pubbliche o private che utilizzano la MODI fornendo, approntando, scambiando, connettendo o fruendo di dati sulla mobilità attraverso la NADIM e/o la Rete dei trasporti CH. Si veda anche il commento ai numeri 4.1.3 e 4.1.3.2.

La sezione 2 della legge presenta la MODI e regola i principi da seguire nella gestione e la valutazione.

Articolo 4

Il capoverso 1 stabilisce la natura della MODI quale infrastruttura di dati della Confederazione concernente i dati sulla mobilità, che viene utilizzata per la fornitura, l’approntamento e la connessione nonché per lo scambio e la fruizione di questi dati. Non si tratta solo di sistemi tecnici, ma anche degli stessi dati sulla mobilità. Per la loro importanza questi ultimi sono da considerarsi un’infrastruttura, quindi fanno parte della MODI. Inoltre, la MODI non è una classica banca dati per i dati sulla mobilità. In linea di principio, i dati rimangono agli utenti, segnatamente ai fornitori. In alcuni casi, tuttavia, per adempiere lo scopo prefissato è necessario che i dati siano conservati e trattati.

La MODI è composta dagli elementi principali NADIM e Rete dei trasporti CH (cpv. 2) e all’occorrenza può essere integrata dal Consiglio federale con ulteriori elementi, tenuto conto dello scopo della legge (cpv. 3). Con questa competenza si vuole configurare la legge in modo che il Consiglio federale abbia la possibilità di reagire a eventuali cambiamenti nelle condizioni quadro o sviluppi. Si veda anche il commento ai numeri 4.1.4 e 4.1.10.