Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 5

Secondo il capoverso 1, la NADIM assolve lo scopo principale di consentire l’utilizzazione standardizzata di dati sulla mobilità (fornitura, connessione, approntamento, scambio, fruizione) e di mettere in contatto gli utenti di tali dati. Tenendo presente lo scopo della maggiore efficienza nella mobilità, gli utenti sono in particolare coloro che offrono mobilità in un modo qualsiasi, quali le imprese dei TP, i fornitori di servizi in condivisione, gli autonoleggi o gli operatori di parcheggi, che possono rendere accessibili le loro offerte tramite la NADIM. Allo stesso tempo si tratta anche di utenti che sviluppano e gestiscono soluzioni digitali per i clienti (piattaforme di mobilità) e desiderano offrire ai clienti un ampio ventaglio di offerte di mobilità integrando diverse offerte in maniera semplice mediante la NADIM. Tuttavia, la cerchia degli utenti è molto più ampia, e comprende per esempio anche Cantoni, Comuni e città. Uno scambio semplificato di dati sulla mobilità mediante la NADIM può contribuire all’adempimento dei loro compiti nel settore della mobilità e, in particolare, al conseguimento di obiettivi politici concreti. Si veda anche il commento al numero 4.1.8.

Il capoverso 2 definisce gli obblighi di base imposti ai fornitori di dati per partecipare alla NADIM. Da un lato, si tratta di tener conto delle condizioni quadro stabilite dal Consiglio federale, per esempio in materia di qualità (cfr. art. 9 cpv. 2). Dall’altro, vanno rispettati anche i requisiti fissati dall’EDM in cooperazione con gli attori, ad esempio per quanto riguarda gli standard o l’anonimizzazione dei dati, i metadati e i servizi.

Articolo 6

Per uno scambio di dati sulla mobilità interconnesso e rivolto a tutti i vettori di trasporto è essenziale che un insieme minimo di dati sulla mobilità rilevanti sia reso disponibile mediante la NADIM.

Il capoverso 1 stabilisce pertanto che i fornitori di dati devono approntare i dati essenziali necessari per la partecipazione alla NADIM. Si tratta in particolare di dati indispensabili per l’informazione e la pianificazione di un viaggio. I dati essenziali sono dati tecnici e comprendono i geodati, dati sull’esercizio e dati sulla distribuzione rilevanti. Si tratta essenzialmente di informazioni che riguardano per esempio le fermate, gli orari o l’ubicazione dei veicoli. Per maggiore chiarezza, al numero 4.1.8.6.1 vengono illustrati i corrispondenti tipi di dati. Una definizione precisa dei dati rilevanti a livello di legge non sarebbe conforme al livello e, considerando la celere evoluzione delle forme di mobilità, è opportuno evitare una regolamentazione eccessivamente statica se si vogliono garantire flessibilità e capacità di affrontare le sfide future. Limitando l’obbligo all’approntamento dei soli dati sulla mobilità necessari per il funzionamento della NADIM si tiene sufficientemente conto della certezza del diritto.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni quadro per i dati essenziali. Inoltre, i dati essenziali rilevanti e disponibili differiscono a seconda dell’offerta: mentre, per esempio, un’impresa dei TP può indicare le fermate, un operatore di servizi di condivisione «free floating» non dispone di tali informazioni. È quindi ragionevole sul piano tecnico e giuridicamente conforme al livello che il Consiglio federale determini in linea di principio quale insieme di dati essenziali deve essere approntato da quale fornitore di dati. La definizione dettagliata è poi demandata all’EDM in quanto gestore della NADIM, in collaborazione con gli attori ( cfr. commento all’articolo 13). Nel definire le condizioni quadro o le modalità di attuazione concrete dello scambio di dati mediante la NADIM, è opportuno notare che lo scambio di dati è limitato allo stretto indispensabile per raggiungere gli obiettivi della MODI, in modo da poter promuovere la mobilità multimodale ed evitare potenziali distorsioni della concorrenza.

Il capoverso 3 stabilisce che i dati essenziali sono resi accessibili mediante la NADIM come dati aperti, ossia in linea di principio gratuitamente e in un formato aperto leggibile elettronicamente per un libero riutilizzo. Ne consegue anche che i fornitori di dati rendono disponibili i dati nella forma appropriata o conferiscono specifico mandato a terzi. Tuttavia, se nell’arco di un determinato periodo di tempo viene superato un dato numero di interrogazioni del sistema, possono essere riscossi emolumenti basati sui costi marginali, se si rivelano necessarie misure volte a garantire la disponibilità del sistema (cfr. commento all’art. 34).

Il capoverso 4 prevede che per i dati essenziali che non è possibile rendere accessibili senza un onere aggiuntivo, il Consiglio federale può prescrivere, quale contropartita per la fruizione di dati mediante la NADIM, la messa a disposizione di dati. Ciò riguarda principalmente i dati stradali secondo il principio della reciproca condivisione di dati dell’USTRA («mutual data sharing»). Per maggiori dettagli si rimanda al numero 4.1.6.

Articolo 7

Mediante la NADIM è possibile fornire, approntare, scambiare, connettere o fruire di ulteriori dati oltre a quelli essenziali. L’obiettivo è far sì che le imprese o le organizzazioni possano utilizzare la NADIM per scambiare il maggior numero possibile di dati sulla mobilità, riducendo così il loro onere, in particolare per quanto riguarda le interfacce. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di dati sull’utilizzo, dati sull’impatto ambientale dei mezzi di trasporto o dati meteorologici. In genere si tratta di dati tecnici. Anche per questi dati il Consiglio federale deve stabilire le condizioni quadro necessarie, per esempio in materia di qualità, formato, utilità e diritti di utilizzazione. Si veda anche il commento al numero 4.1.8.6.

Articolo 8

La Rete dei trasporti CH è un sistema di base essenziale nel settore dei dati sulla mobilità, in quanto permette la georeferenziazione dei dati sulla mobilità (cpv. 1). Comprende (cpv. 2) i geodati disponibili sull’infrastruttura di trasporto appartenenti a privati e all’ente pubblico e serve a consentirne l’utilizzazione standardizzata, in particolare mediante la NADIM. La presente legge disciplina lo sviluppo, la gestione e l’utilizzazione della Rete dei trasporti CH. La Rete dei trasporti CH viene creata nel periodo 2022–2025 sulla base della LGI. In considerazione delle competenze federali, segnatamente in relazione alle infrastrutture stradali, i geodati di base disponibili di proprietà di Cantoni e Comuni sono un elemento importante per l’auspicata visione globale delle infrastrutture di trasporto. Tali dati devono essere messi a disposizione della Confederazione per la Rete dei trasporti CH in conformità con il capoverso 3, in analogia alla regolamentazione della legge sulle ciclovie. Data l’importanza per l’intero sistema di mobilità della Svizzera, la Rete dei trasporti CH è finanziata con fondi federali conformemente al capoverso 4. In considerazione della necessaria flessibilità e della densità normativa conforme al livello, spetta al Consiglio federale adottare le necessarie norme di attuazione, disciplinando le modalità di gestione, sviluppo e utilizzazione della Rete dei trasporti CH nonché i compiti e le funzioni (cpv. 5), e stabilendo altresì le condizioni quadro per l’insieme minimo di geodati (in analogia ai dati essenziali della NADIM) e i requisiti per la fornitura di geodati (cpv. 6). Si veda anche il commento al numero 4.1.7.