Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

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essere strettamente connesse con i compiti già previsti dalla legge e non devono ostacolarne l’adempimento (cfr. n. 4.1.4, 4.1.9 e 4.1.10).

Articolo 15

In base al capoverso 1, l’EDM deve avere la possibilità di fornire prestazioni commerciali, ma solo in contesti molto limitati. È essenziale che tali prestazioni siano strettamente correlate ai compiti principali (lett. a) e non ne pregiudichino l’adempimento (lett. b). Inoltre, le prestazioni commerciali non devono mettere in discussione l’indipendenza/neutralità dell’EDM, ad esempio se gli introiti raggiungono un ordine di grandezza significativo (lett. c). Non devono nemmeno richiedere considerevoli risorse materiali e di personale supplementari (lett. d). Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che fra tali prestazioni rientrano le consulenze e le perizie, ma solo a condizione che richiedano le sue specifiche competenze e vadano a favore del sistema di mobilità. Non deve in nessun caso derivarne una concorrenza per imprese private. A norma del capoverso 3, per le sue prestazioni l’EDM deve fissare prezzi che coprono almeno i costi e documentare spese e ricavi in maniera trasparente. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito. Il capoverso 4 assoggetta l’EDM alle stesse norme applicabili agli offerenti privati. Si veda il commento al numero 4.1.8.4.

Articolo 16

Nella creazione e nella gestione della NADIM è di rilevanza centrale, segnatamente in considerazione del necessario coinvolgimento degli attori, che l’EDM intavoli una cooperazione con gli organismi nazionali competenti (p. es. Cantoni, istituzioni scientifiche) e osservi, segua e, per quanto possibile, contribuisca a definire gli sviluppi internazionali. Il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore dei dati sulla mobilità rivestono un’importanza particolare soprattutto in considerazione della necessaria interoperabilità. Il Consiglio federale può pertanto incaricare l’EDM di cooperare con gli organismi nazionali e internazionali competenti, in particolare nell’ambito dello scambio e della standardizzazione dei dati sulla mobilità, e anche autorizzarlo a prendere parte a organismi nazionali e internazionali. Si veda il commento al numero 4.1.8.2.3.

Articolo 17

Il funzionamento della NADIM dipende dal rispetto delle prescrizioni della legge, del Consiglio federale e dell’EDM nonché dell’ordinamento giuridico in generale da parte degli utenti che forniscono e utilizzano dati. Nello specifico si tratta di fornire i dati essenziali necessari di cui all’articolo 6 (cfr. n. 4.1.8.6) o del rispetto dei requisiti relativi ai dati da fornire, ai metadati o ai servizi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 13. L’obiettivo è quello di integrare la maggior quantità possibile di dati. Per questo motivo, secondo l’articolo 13 l’EDM ha segnatamente anche il compito di fornire agli utenti di dati assistenza tecnica e specialistica. I processi di fornitura, verifica e fruizione ed eventuali sanzioni sono disciplinati in modo trasparente dall’EDM. L’esclusione dall’utilizzazione dei sistemi rappresenta l’ultima ratio, cui ricorrere se nonostante tutti gli sforzi la fornitura avviene in senso contrario alle disposizioni oppure in maniera abusiva. In tal caso, l’EDM deve avere la necessaria facoltà di disporre; in caso di contestazione la decisione compete al Tribunale amministrativo federale. Si veda il commento al numero 4.1.8.2.1.

Articolo 18

La protezione dei dati è un tema cardine anche in riferimento al trattamento dei dati sulla mobilità da parte dell’EDM. Come regola generale, i dati che vengono approntati, scambiati e connessi e di cui si fruisce attraverso l’EDM sono dati tecnici. Non si può però escludere che – in misura alquanto limitata – debbano essere trattati anche dati personali. Secondo il capoverso 1 il trattamento di dati personali è retto dalle norme sulla protezione dei dati vigenti per gli organi federali. Il capoverso 2 crea la base giuridica formale-legale richiesta secondo l’articolo 34 capoverso 2 nLPD per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, in modo da consentire all’EDM di adempiere i suoi compiti (come da art. 13 cpv. 2 lett. d). La disposizione si rende necessaria soprattutto nel caso in cui la NADIM offra funzioni di distribuzione. Si tratta di rendere accessibili dati sensibili sulla mobilità, segnatamente dati sugli spostamenti nonché dati riguardanti la salute necessari per l’utilizzazione dell’offerta di mobilità (p. es. l’attestazione di una disabilità). Le imprese di trasporto concessionarie possono trattare tali dati secondo l’articolo 54 capoverso 2 LTV (FF 2021 1486). Nei TP si tratta dei punti di salita e discesa dei viaggiatori. Per i fornitori di mobilità privata può trattarsi, oltre che di questi punti, anche dei luoghi in cui un veicolo (p. es. un monopattino a noleggio) è stato prelevato e poi lasciato, o dei tragitti effettuati. L’entità del trattamento dei dati consentita dipende dalla misura in cui gli utenti della NADIM si avvalgono dei servizi dell’EDM. Per esempio, l’EDM può rendere accessibili i dati sugli spostamenti esclusivamente agli utenti che ne hanno bisogno e soltanto per il tempo necessario a determinare e fatturare il prezzo del trasporto. Successivamente, devono essere eliminati. Si veda il commento ai numeri 4.1.8.6.3, 4.1.11.2 e 7.8.

Articolo 19

In linea di principio, la responsabilità dell’EDM è retta dalla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp; RS 170.32) (cpv. 1). Tuttavia, non è responsabile dei dati e servizi forniti né delle modalità di impiego dei dati e dei servizi utilizzati (cpv. 2, 3 e 4). In tali ambiti sono gli utenti di dati a essere responsabili ed eventualmente perseguibili (cpv. 5). Si veda il commento al numero 4.1.11.3.

La sezione 4 disciplina la struttura organizzativa dell’EDM.

L’articolo 20 stabilisce che gli organi dell’EDM sono il consiglio d’amministrazione, la direzione e l’ufficio di revisione.

Articolo 21

Il consiglio d’amministrazione è preposto alla guida strategica dell’EDM, mentre la gestione corrente compete alla direzione. Il numero massimo di nove membri garantisce un’adeguata rappresentanza della molteplicità di attori nel settore della mobilità (fornitori di mobilità, piattaforme di mobilità, ente pubblico, ricerca) (cpv. 2). I capoversi 2–7 descrivono i principi e le competenze del Consiglio federale in materia di nomina e revoca dei membri del consiglio d’amministrazione. Fatta eccezione per l’articolo 6a, la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) non si applica ai membri del consiglio d’amministrazione. L’onorario e le altre condizioni contrattuali sono retti dall’articolo 6a LPers e dal pertinente diritto esecutivo, nello specifico l’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri (art. 1 lett. a; RS 172.220.12). Secondo quest’ultima, per definire le condizioni di impiego vengono considerati in particolare i rischi imprenditoriali, le dimensioni dell’azienda, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali in uso nel settore interessato e nella Confederazione. L’ordinanza contempla inoltre disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle