Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine
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lingue nazionali nel consiglio d’amministrazione e sulle occupazioni accessorie. I membri del consiglio d’amministrazione devono essere indipendenti da interessi economici (cpv. 5). Non possono ricoprire una carica federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza. A titolo di esempio, una persona che opera come consulente per un fornitore di mobilità sulla base di un mandato non può essere considerata indipendente. Il consiglio d’amministrazione deve sorvegliare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri e risponde dinanzi al Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d’interesse assunte dai suoi membri in seguito alla nomina con il mandato che essi svolgono (cpv. 7). Se una relazione d’interesse è incompatibile con il mandato e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione deve proporne la revoca al Consiglio federale. Il capoverso 6 obbliga in generale i membri del consiglio d’amministrazione, in conformità con il principio guida 6 del Rapporto sul governo d’impresa, ad adempiere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare in buona fede gli interessi dell’EDM. L’obbligo del segreto d’ufficio vale anche dopo la fine del mandato di amministratore.
Articolo 22
Questo articolo enumera in modo esaustivo i compiti del consiglio d’amministrazione. L’EDM rientra tra gli istituti di diritto pubblico gestiti sulla base di obiettivi strategici secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA. Il consiglio d’amministrazione è responsabile dell’attuazione degli obiettivi strategici in seno all’EDM e valuta il loro raggiungimento sulla base di metodi e criteri che deve definire previamente. Nell’ambito della sua attività di vigilanza, il Consiglio federale disporrà pertanto delle informazioni necessarie per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici (lett. a). Il consiglio d’amministrazione emana il regolamento di organizzazione (lett. b) con il quale disciplina, tra l’altro, le condizioni alle quali la direzione dell’EDM deve esercitare la sua competenza decisionale o come si deve svolgere la comunicazione con l’esterno. In considerazione dell’orientamento all’utenza, segnatamente della NADIM, è importante che il consiglio d’amministrazione assicuri che si tenga adeguatamente conto degli interessi degli utenti (lett. c). Secondo la lettera d il consiglio d’amministrazione deve prendere per l’istituto (per sé stesso e per i membri dei suoi comitati, nonché per la direzione e il resto del personale) tutti i provvedimenti organizzativi e normativi necessari per evitare conflitti d’interessi (come norme nel regolamento di organizzazione, regole di condotta nell’ordinanza sul personale, codice di condotta, istruzioni di condotta ecc.). Ai sensi della lettera e, il consiglio d’amministrazione è tenuto a emanare un regolamento sull’accettazione e la gestione di mezzi di terzi, per esempio per il loro ottenimento (p. es. sotto forma di donazioni o sponsorizzazioni), o sulle competenze (p. es. obblighi di comunicazione, accettazione di liberalità, conclusione di contratti). I mezzi di terzi possono essere accettati se producono un effetto positivo sullo svolgimento dei compiti (come la promozione delle competenze tecniche, la creazione di sinergie). Deve essere fissato un limite qualora accettandoli si rischi di violare norme di legge, nonché se si rischia di ledere l’indipendenza, la credibilità, la reputazione, il raggiungimento degli obiettivi o l’esecuzione dei compiti dell’istituto o di singole persone (p. es. in caso di conflitti d’interessi). Lettera f: per quanto riguarda il personale e la cassa pensione, le unità rese autonome di questo tipo hanno uno statuto del personale di diritto pubblico retto dalla LPers. Le disposizioni d’esecuzione specifiche dell’impresa relative alla LPers (ordinanza sul personale) devono essere approvate dal Consiglio federale. Lo stesso dicasi per i contratti di affiliazione di tali unità a PUBLICA. La responsabilità di provvedere ad apposita regolamentazione viene qui trasferita, nel regolamento di organizzazione, direttamente al consiglio d’amministrazione dell’istituto. La lettera f stabilisce che, oltre all’ordinanza sul personale, anche le disposizioni in materia di emolumenti sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale. Lettere h e i: sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; ciò è giustificato dalla posizione centrale e dalla responsabilità di tale funzione (in particolar modo la funzione decisionale e la rappresentanza dell’istituto verso l’esterno). Le modifiche di contratti sono invece di esclusiva competenza del consiglio d’amministrazione. Lettera j: la vigilanza sull’operato della direzione comprende anche un diritto di istruzione e di avocazione. Naturalmente, ciò comprende anche l’emanazione di decisioni. Lettera k: con la decisione del Consiglio federale del 19 gennaio 2005 sulla politica dei rischi della Confederazione, il Consiglio federale ha posto le basi per la gestione dei rischi in seno alla Confederazione. Ad oggi tutte le imprese della Confederazione sono tenute a garantire un’adeguata gestione dei rischi, non limitata alla valutazione degli stessi. Ulteriori prescrizioni in merito vanno stabilite con gli obiettivi strategici. Devono essere adottate le misure necessarie per evitare o ridurre i rischi, sia a livello dell’impresa che a livello della Confederazione rispettivamente dell’ente proprietario. Lettera m: le prescrizioni che il consiglio d’amministrazione deve tenere in considerazione per quanto riguarda la costituzione e l’impiego delle riserve derivano dalle norme di presentazione dei conti riconosciute e applicabili, dalle disposizioni sulla costituzione di riserve contenute nel regolamento di organizzazione e dalle decisioni adottate dal Consiglio federale conformemente all’articolo 31. Lettera n: le indennità sono disciplinate nell’articolo 35. Lettera o: l’approvazione della relazione sulla gestione e il discarico del consiglio d’amministrazione spettano al Consiglio federale, per analogia con le competenze dell’assemblea generale degli azionisti nel caso delle società anonime (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 3–5 CO). Per quanto riguarda la relazione sulla gestione si rimanda all’articolo 27. Non appena la relazione sulla gestione è stata approvata dal Consiglio federale (lett. o), il consiglio d’amministrazione deve pubblicarla in modo accessibile a chiunque, cioè in un luogo idoneo. Il sito Internet dell’istituto si considera luogo particolarmente idoneo.
Articoli 23 e 24
La direzione è l’organo operativo ed è responsabile della gestione dell’EDM. Svolge tutti i compiti che per legge non spettano al consiglio d’amministrazione. In particolare, la direzione è competente (lett. c) a emanare le decisioni necessarie all’attività dell’EDM, sempre che il regolamento di organizzazione adottato dal consiglio d’amministrazione non preveda altrimenti. Inoltre, è tenuta a preparare le basi per le decisioni del consiglio d’amministrazione e a rendergli conto regolarmente o qualora si verifichino eventi particolari. L’enumerazione dei compiti della direzione non è esaustiva. Secondo la lettera f, la direzione svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo. Questa disposizione evita che tra il consiglio d’amministrazione e la direzione nascano conflitti di competenze. Anche la direzione, in analogia al compito del consiglio d’amministrazione, deve tenere adeguatamente conto degli utenti e tutelare la necessaria indipendenza dei singoli attori.
Articolo 25
Secondo il principio 29 che figura nell’allegato al Rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il Rapporto sul governo d’impresa le unità rese autonome hanno uno statuto del personale di diritto pubblico nel quadro della LPers. Di conseguenza, i rapporti di lavoro del personale dell’EDM saranno di diritto pubblico. Con la creazione del nuovo istituto l’EDM assume il ruolo di datore di lavoro (cpv. 2): ottiene lo statuto di datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers e, come tale, è autorizzato secondo l’articolo 37 capoverso 3bisa emanare disposizioni d’esecuzione sottoposte all’approvazione del Consiglio federale. Quest’ultimo non può modificare l’ordinanza sul personale sottopostagli per approvazione ma può solo respingerla in toto e