Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 9

La MODI come infrastruttura statale nel settore dei dati sulla mobilità deve soddisfare diversi requisiti di carattere generale o condizioni quadro per poter adempiere il proprio compito in conformità con lo scopo della legge. Il capoverso 1 elenca i requisiti generali o i principi già stabiliti dal Consiglio federale il 1° luglio 2020 che devono essere rispettati nella gestione della MODI, ossia dai gestori della Rete dei trasporti CH e della NADIM: apertura (lett. a, cfr. n. 4.1.5.1), non discriminazione (lett. b, cfr. n. 4.1.5.2), qualità (lett. c, cfr. n. 4.1.5.5), affidabilità e cibersicurezza / sicurezza dei dati (lett. d e g, cfr. n. 4.1.5.6), trasparenza (lett. e, cfr. n. 4.1.5.8) e flessibilità tecnica (lett. f, cfr. n. 4.1.5.7). Ulteriori principi sono stabiliti nell’articolo 6 (dati aperti / costi, cfr. n. 4.1.5.4), nell’articolo 12 (indipendenza/neutralità e assenza di scopi di lucro, cfr. n. 4.1.5.2 e 4.1.5.3) e nell’articolo 13 (partecipazione, cfr. n. 4.1.5.8). Nel capoverso 2 il Consiglio federale viene incaricato di stabilire i requisiti di qualità e di sicurezza dei dati necessari (cfr. cpv. 1 lett. c e g).

Articolo 10

Il collegamento dei sistemi di utenti di dati privati alla NADIM è cofinanziato dalla Confederazione per due anni dall’entrata in servizio della NADIM, con la concessione di contributi a fondo perso d’importo non superiore al 40 per cento dei costi di collegamento, al fine di consentire, in sintonia con l’oggetto e lo scopo della legge, anche agli utenti di dati di piccole dimensioni o che dispongono di minori mezzi finanziari di approntare i loro dati attraverso la NADIM nel minor tempo possibile. Nel definire i contributi va tenuto conto della capacità finanziaria delle imprese e dell’utilità dei loro dati. Si veda anche il commento al numero 4.1.8.3. Il Consiglio federale disciplina a questo riguardo la procedura, i dettagli e l’attuazione a livello di ordinanza.

Articolo 11

La prima volta dopo otto anni d’esercizio e in seguito periodicamente il Consiglio federale verifica l’adeguatezza, l’attuazione, l’efficacia e l’economicità della MODI nel quadro di una verifica dell’efficacia, riferisce al Parlamento e propone le misure necessarie. L’attenzione si focalizza in particolare sul finanziamento dell’EDM dopo dieci anni d’esercizio. Si verifica altresì se e in quale misura si possa introdurre, dopo dieci anni, il finanziamento dell’EDM mediante tasse di utilizzazione. Le valutazioni effettuate dall’EDM in conformità con l’articolo 170 Cost. sono comunque effettuate a cadenza regolare.

La sezione 3 regolamenta la forma giuridica e le competenze (segnatamente compiti, attività, responsabilità) dell’EDM.

Articolo 12

Nel quadro della presente legge e per la sua attuazione viene istituito, con il capoverso 1, un nuovo istituto federale dotato di personalità giuridica, l’EDM. Questa forma giuridica viene scelta laddove specifici settori di compiti di interesse pubblico devono essere gestiti in forma duratura al di fuori dell’Amministrazione centrale della Confederazione. Nella fattispecie si compie questa scelta in quanto detta forma giuridica risponde al meglio al principio della neutralità. La mancanza di una correlazione tecnica rende inappropriata l’integrazione in un istituto già esistente. Si veda il commento sulla scelta della forma giuridica al numero 4.1.9.

Il capoverso 2 stabilisce che nel quadro delle prescrizioni in materia di organizzazione contenute nella presente legge (in particolare tipo e numero di organi) l’EDM si gestisce in modo autonomo. Essendo parte dell’Amministrazione federale decentralizzata, tiene una contabilità propria che secondo il principio del consolidamento integrale è inclusa nella deliberazione sul Consuntivo. L’EDM può acquisire diritti o contrarre obbligazioni (p. es. acquistare diritti di proprietà o assumere obbligazioni contrattuali nei confronti di terzi). L’EDM deve essere gestito secondo i principi dell’economia aziendale. Nell’esecuzione dei suoi compiti deve garantire che i suoi mezzi vengano impiegati in modo economico, orientato ai risultati e alle prestazioni; costi e benefici devono essere proporzionati. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni del diritto degli appalti e degli obblighi internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici. Il capoverso 3 prevede che l’EDM, in quanto istituto di diritto pubblico, sia iscritto nel registro di commercio. Il capoverso 4 aggiunge a quelli menzionati nell’articolo 9 due requisiti di carattere generale, che sono centrali per l’EDM come unità organizzativa della Confederazione resa autonoma soprattutto per la gestione della NADIM, vale a dire l’indipendenza (neutralità; cfr. n. 4.1.5.2) e l’assenza di scopi di lucro (cfr. n. 4.1.5.3). La sede dell’ente, Berna, è stabilita al capoverso 5. È invece il Consiglio federale a stabilire la denominazione formale per l’iscrizione nel registro di commercio.

Articolo 13

Secondo il capoverso 1, l’EDM si occupa della creazione, della gestione e dello sviluppo della NADIM. Nel capoverso 2 vengono stabiliti i compiti dell’EDM in materia. Ai sensi della lettera a, in considerazione dell’orientamento alle esigenze e agli utenti perseguito per la NADIM e del principio della partecipazione, un compito essenziale dell’EDM è quello di coinvolgere gli attori rilevanti (fornitori di mobilità privati e concessionari, sviluppatori e fornitori di app, ente pubblico, scienza e ricerca) nella creazione, nella gestione e nello sviluppo della NADIM. L’EDM deve svolgere un ruolo attivo nel sostenere il necessario coordinamento anche tra gli attori. Si veda anche il commento al numero 4.1.8.2.3. La lettera b contiene, in considerazione dell’interoperabilità, l’importante compito di standardizzare i dati e le interfacce, indispensabile per garantire ampia disponibilità, il corretto funzionamento e un esercizio economico (cfr. n. 4.1.8.2.1). L’EDM stabilisce in collaborazione con gli attori i requisiti che devono soddisfare i dati, i metadati e i servizi approntati attraverso la NADIM. Inoltre, verifica se tali specifiche sono rispettate. L’EDM garantisce inoltre, mediante specifiche o misure appropriate, che si possano evitare potenziali distorsioni della concorrenza dovute allo scambio di dati mediante la NADIM. La lettera c riguarda la definizione dettagliata dei dati essenziali da parte dell’EDM come gestore della NADIM, in collaborazione con gli attori (cfr. commento all’art. 6). La lettera d riguarda il compito centrale dell’EDM, ossia integrare i dati e rendere dati e servizi accessibili rispettivamente approntarli in modo duraturo e con un elevato grado di qualità (cfr. n. 4.1.8.2.2). La lettera e descrive il compito dell’EDM di fornire assistenza tecnica e specialistica laddove richiesto, per esempio nella gestione dei dati o nell’implementazione delle interfacce, al fine di facilitare in modo efficiente il collegamento delle imprese che forniscono e fruiscono di dati e incentivare così la connessione alla NADIM (cfr. n. 4.1.8.2.2).

Articolo 14

Il Consiglio federale può assegnare all’EDM anche altre attività o compiti attinenti alla MODI. Tale delega di competenze è necessaria per mettere la MODI in condizione di reagire in modo flessibile, considerando la rapidità degli sviluppi, alle mutevoli esigenze degli utenti e assumere in tempi brevi, all’occorrenza, anche nuovi compiti nel settore dei dati sulla mobilità. Queste ulteriori attività devono