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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

b. l’unità amministrativa;

c. il dipartimento, nei casi di cui all’articolo 48 capoverso 5.

Art. 34 Autorità giudicanti

Fungono da giudice nel procedimento penale amministrativo:

a. il giudice dei provvedimenti coercitivi;

b. il tribunale di primo grado;

c. la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

d. il tribunale d’appello.

Sezione 2: Denuncia e provvedimenti urgenti

Art. 35

1Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunciate all’unità amministrativa federale competente o a un ufficio di polizia.

2Gli organi dell’Amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunciare all’unità amministrativa competente ogni reato che hanno accertato o appreso nell’esercizio delle loro funzioni.

3Gli organi dell’Amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un’infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di:

a. fermare e arrestare provvisoriamente la persona sospetta o ricercarla se necessario;

b. mettere provvisoriamente al sicuro gli oggetti e i valori patrimoniali connessi al reato;

c. assicurare tracce e prove;

d. inseguire a tal fine l’autore, o il detentore dell’oggetto o dei valori patrimoniali, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.

4La persona fermata dev’essere immediatamente tradotta dinanzi all’unità amministrativa. Gli oggetti e i valori patrimoniali assicurati devono essere consegnati senza indugio.

Sezione 3: Inchiesta

Art. 36 Competenza

1L’unità amministrativa è competente per l’inchiesta. Essa affida la direzione e l’esecuzione dell’inchiesta a uno o più impiegati responsabili dell’inchiesta.