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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

2L’unità amministrativa provvede affinché il responsabile dell’inchiesta disponga di una formazione adeguata per l’esecuzione dei compiti che gli sono affidati. Affida l’esecuzione dei provvedimenti coercitivi, gli interrogatori a verbale e le ispezioni oculari a impiegati specialmente istruiti a tal fine.

3L’unità amministrativa designa al suo interno il responsabile dell’inchiesta e il capo del perseguimento penale amministrativo (capo del perseguimento penale) e ne stabilisce i compiti, sempreché tali questioni non siano esaustivamente regolate dalla presente legge.

Art. 37 Coinvolgimento di terzi

L’unità amministrativa può incaricare specialisti esterni all’Amministrazione federale di mettere al sicuro, registrare, preparare, valutare e archiviare i dati nell’ambito di procedimenti penali amministrativi. Nell’ambito della loro attività per l’unità amministrativa, questi specialisti hanno i medesimi obblighi del personale dell’unità amministrativa competente.

Art. 38 Coinvolgimento di un’altra unità amministrativa

1L’unità amministrativa può incaricare un’altra unità amministrativa di operazioni d’inchiesta che richiedono mezzi tecnici specifici, in particolare in materia di informatica forense e di misure di sorveglianza. A tal fine le impartisce direttive scritte limitate a operazioni d’inchiesta precisamente definite.

2L’unità amministrativa richiesta può fatturare le sue spese effettive all’unità amministrativa richiedente. Tali spese non costituiscono disborsi ai sensi dell’articolo 293.

Art. 39 Conferimento di mandati alla polizia

1L’unità amministrativa può incaricare la polizia giudiziaria federale di svolgere indagini. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.

2Le persone interrogate dalla polizia giudiziaria federale su incarico dell’unità amministrativa hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell’ambito degli interrogatori condotti dall’unità amministrativa medesima.

Art. 40 Riunione di procedimenti

Se, in virtù di una o più leggi federali, il perseguimento penale è di competenza di più autorità di perseguimento penale amministrativo, oppure di una tale autorità e di un’autorità di perseguimento penale federale o cantonale, le autorità interessate possono convenire la riunione delle procedure presso una di esse sempreché si tratti degli stessi fatti o di fatti strettamente connessi tra loro.