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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 28 Obbligo di procedere

1Nell’ambito delle loro competenze, le autorità di perseguimento penale amministrativo sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

2I Cantoni possono subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti di diritto penale amministrativo che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 29 Rinuncia al procedimento penale

1Nei casi di esigua gravità si può rinunciare al perseguimento penale e alla condanna.

2L’unità amministrativa può rinunciare ad avviare un perseguimento penale se il reato è già perseguito da un’autorità estera o se il perseguimento le è delegato.

Art. 30 Principio accusatorio

1Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, l’unità amministrativa ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.

2Sono fatte salve la procedura del decreto penale e quella della decisione penale.

Art. 31 Presunzione d’innocenza

1Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.

2L’unità amministrativa valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Art. 32 Divieto del secondo perseguimento

1Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

2Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

Titolo secondo: Autorità; disposizioni generali di procedura

Capitolo 1: Autorità

Sezione 1: Autorità penali amministrative

Art. 33 Autorità di perseguimento penale amministrativo

Sono autorità di perseguimento penale amministrativo:

a. la polizia;