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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Sezione 4: Giudizio

Art. 41 Competenza dell’autorità giudicante per materia

1Del giudizio è competente l’unità amministrativa; tuttavia, se reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66° o 66abisCP8, il giudizio spetta ai giudici cantonali.

2La persona direttamente interessata dalla decisione penale o da una decisione di confisca dell’unità amministrativa può chiedere di essere giudicata da un giudice cantonale.

3L’autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese.

Art. 42 Competenza per territorio dell’autorità giudicante

1La competenza dell’unità amministrativa si estende all’insieme del territorio svizzero.

2Il giudice cantonale competente è quello designato negli articoli 31–37 CPP9 o quello di residenza dell’imputato. La scelta tra queste giurisdizioni spetta all’unità amministrativa.

3Se contesta la sua competenza in virtù del capoverso 1, il giudice cantonale designato dall’unità amministrativa sottopone la questione senza indugio alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale affinché decida. Nella sua decisione, essa non è vincolata dalla scelta fatta dall’unità amministrativa.

Sezione 5: Giudice dei provvedimenti coercitivi

Art. 43 Competenza per materia del giudice dei provvedimenti coercitivi

1I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze conferite dalla presente legge al giudice dei provvedimenti coercitivi. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dalle pertinenti disposizioni del CPP10.

2Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.

Art. 44 Competenza per territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi

L’articolo 42 si applica alla competenza per ragione di territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

8 RS 311.0

9 RS 312.0

10 RS 312.0