Progetto
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Diritto penale amministrativo
Sezione 6: Procedura concernente i minori
Art. 45
Se un minore commette un reato, l’unità amministrativa trasmette gli atti all’autorità competente della giustizia minorile.
Sezione 7: Corte dei reclami penali
Art. 46
1La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide i reclami che le sono deferiti in virtù della presente legge. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è retta dalle disposizioni del CPP11 relative al reclamo.
2In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l’assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servizi dell’unità amministrativa.
3Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende conoscenza della prova in assenza del reclamante o del richiedente.
4L’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201012 sull’organizzazione delle autorità penali.
Capitolo 2: Reclamo contro operazioni d’inchiesta
Art. 47 Provvedimenti coercitivi
Contro le decisioni in materia di provvedimenti coercitivi (art. 153–255) e le operazioni e omissioni connesse può essere interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, su riserva delle disposizioni derogatorie della presente legge.
Art. 48 Altre operazioni d’inchiesta
1Contro le operazioni e le omissioni non impugnabili giusta l’articolo 47 può essere interposto reclamo:
a. al capo del perseguimento penale, contro le operazioni o omissioni del responsabile dell’inchiesta;
11 RS 312.0
12 RS 173.71