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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
b. il capo del perseguimento penale, nei casi in cui è interessato il responsabile dell’inchiesta;
c. la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nei casi in cui sono interessati il capo del perseguimento penale e l’unità amministrativa.
2La decisione è resa per scritto e motivata.
3Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4Se il responsabile dell’inchiesta respinge la ricusazione, la sua decisione può essere contestata, entro dieci giorni, con reclamo al capo del perseguimento penale. Se il capo del perseguimento penale respinge la ricusazione, la sua decisione o la sua decisione su reclamo può essere contestata, entro dieci giorni, con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. È applicabile l’articolo 49 capoverso 2.
5Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate alla Confederazione. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente
Art. 54 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall’autorità di perseguimento penale amministrativo.
3Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Sezione 2: Assistenza giudiziaria nazionale
Art. 55 Campo d’applicazione e definizione
1Gli articoli 55–60 disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore delle autorità di perseguimento penale amministrativo.
2Si applicano anche alla polizia giudiziaria federale in quanto essa operi su istruzione dell’unità amministrativa.
3L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza dell’unità amministrativa o del giudice.
4Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorità, nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale amministrativo pendente.