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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 56 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Se al mantenimento del segreto non si oppone alcun interesse pubblico o privato preponderante, le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza giudiziaria alle autorità di perseguimento penale amministrativo incaricate dal diritto federale di perseguire e giudicare reati in applicazione della presente legge. Devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di esaminare gli atti ufficiali che possono avere importanza per il perseguimento penale.
Art. 57 Appoggio logistico e sicurezza
1Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità di perseguimento penale amministrativo i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva
2Su richiesta delle autorità di perseguimento penale amministrativo, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.
3Le autorità di polizia cantonali assistono le autorità di perseguimento penale amministrativo nelle loro inchieste; segnatamente, l’unità amministrativa può richiedere l’aiuto della polizia se incontra resistenza in un’operazione d’inchiesta che ricade nelle sue attribuzioni ufficiali o se in relazione a tale operazione è necessario ricorrere a conoscenze o apparecchi tecnici specifici della polizia.
4L’unità amministrativa può incaricare le autorità di polizia cantonali di svolgere operazioni d’inchiesta di sua competenza. Le autorità di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni dell’unità amministrativa. Quest’ultima impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere. Le persone interrogate dalla polizia su incarico dell’unità amministrativa hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell’ambito degli interrogatori condotti dalla medesima unità amministrativa.
Art. 58 Rapporti diretti tra autorità
1Le autorità comunicano direttamente tra loro.
2Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.
Art. 59 Spese
1L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.
2La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 57 capoversi 1 e 2.