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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

3Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.

4Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono a carico della Confederazione

Art. 60 Conflitti

1I conflitti tra le autorità di perseguimento penale amministrativo e le autorità della Confederazione e dei Cantoni sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2Le misure di sicurezza ordinate sono mantenute sino alla decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Sezione 3: Termini e date d’udienza

Art. 61 Disposizioni generali

1I termini legali sono improrogabili.

2Nel procedimento penale amministrativo non vi sono ferie giudiziarie.

Art. 62 Decorrenza e computo dei termini

1I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

2Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore

Art. 63 Osservanza dei termini

1Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità di perseguimento penale amministrativo competente al più tardi l’ultimo giorno.

2Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità di perseguimento penale amministrativo oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

3In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

4Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un’autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all’autorità di perseguimento penale amministrativo competente.